Esonero contributivo per assunzioni under 36

Esonero contributivo per assunzioni under 36

L’Inps con messaggio n. 3389/2021 ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo totale introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 per chi assume o stabilizza giovani di età inferiore a 36 anni.

Pertanto a decorrere dal 1 gennaio 2021 è possibile beneficiare dello sgravio contributivo, esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato, nella misura del 100% e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

La durata dell’esonero contributivo è di 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

La predetta misura non può trovare applicazione per i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale e per le prestazioni di lavoro occasionale.

Infine, il messaggio ha chiarito che il suddetto esonero non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).

Da ciò ne deriva che i datori di lavoro che avessero nel corso del 2021 fruito di altri benefici sono tenuti a restituirli per poter godere dell’esonero totale previsto dalla legge n. 178/2020.

Inoltre, non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020, né con decontribuzione Sud (art. 1, commi da 161 a 168 della legge n. 178/2020).

Per conoscere le modalità operative si rinvia al Messaggio INPS disponibile nella nostra Area Riservata.

Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti – precisazioni

Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti – precisazioni

Con il messaggio n.3216/2021, l’Inps ha fornito delle precisazioni in merito al pagamento delle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, nonché dell’indennità di malattia e degenza ospedaliera, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti potenziali beneficiari dell’esonero contributivo di cui alla Legge di bilancio 2021 (L. n.178/2020, art.1, commi da 20 a 22-bis).

Lavoratrici e lavoratori autonomi – pagamento delle indennità di maternità/paternità

Per gli iscritti alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali, qualora il richiedente le prestazioni di maternità/paternità risulti in possesso dei requisiti per la fruizione dell’esonero contributivo, e abbia presentato la domanda di accesso a tale beneficio, l’Istituto provvede a corrispondere in modalità provvisoria la prestazione di maternità/paternità, a fronte di una dichiarazione di responsabilità in cui il lavoratore affermi di aver chiesto l’esonero.

A completamento delle verifiche, in caso di mancato riconoscimento dell’esonero contributivo, il beneficiario dell’indennità di maternità/paternità o di congedo parentale dovrà provvedere alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

Lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata – pagamento delle indennità di maternità/paternità, di congedo parentale e di malattia e degenza ospedaliera

Per gli iscritti alla Gestione Separata, che si trovino nelle condizioni per il godimento dell’esonero in parola, e abbia già presentato la relativa domanda, l’Istituto procede con la liquidazione provvisoria delle indennità, salvo successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di accesso al beneficio e dietro dichiarazione di responsabilità con cui il richiedente attesti di avere chiesto l’esonero contributivo.

Tuttavia, qualora nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile il requisito contributivo sia raggiunto a prescindere dall’esonero contributivo, la maternità/paternità e il congedo parentale sono gestiti con le modalità consuete. Mentre, per la malattia e degenza ospedaliera è comunque necessario attendere l’esito istruttorio della richiesta di esonero, ai fini della verifica del numero definitivo delle mensilità accreditate e della definizione dell’importo da corrispondere al lavoratore.

È prevista la restituzione delle somme fruite a titolo di prestazione di maternità/paternità, di congedo parentale, di malattia e di degenza ospedaliera, in caso di esito negativo della richiesta di esonero.

Per maggiori dettagli, si rinvia al Messaggio INPS n.3216 del 24.9.2021.

Fonte Confcommercio

Inps esonero contributivo per le imprese del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio

Inps esonero contributivo per le imprese del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio

L’INPS, con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime indicazioni operative relative all’esonero contributivo introdotto dall’art 43 del decreto Sostegni bis (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), in favore dei datori di lavoro privati che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

In particolare la predetta norma ha previsto l’esonero dai contributi previdenziali Inps per i datori di lavoro anche non imprenditori nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Tale misura, che ha già ottenuto l’autorizzazione dalla Commissione Europea, è fruibile entro il 31 dicembre 2021.

Per l’esatta individuazione dei datori di lavoro destinatari della norma si potrà far riferimento ai codici Ateco indicati nella circolare Inps.

Inoltre, tale sgravio deve essere riparametrato e applicato su base mensile e può essere riconosciuto a prescindere dal tipo di ammortizzatore richiesto, anche se sono stati richiesti trattamenti di integrazione salariale con causale diversa dalla cassa Covid.

Nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero non può essere trasferito in capo al cessionario.

Soltanto il datore di lavoro cedente potrà fruire dell’esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione.

In caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), l’esonero potrà invece essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori nonché dei presupposti specificamente previsti dal decreto istitutivo (art. 43 D.L. n. 73/2021).

In particolare:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Fino al 31 dicembre 2021 il datore di lavoro beneficiario dell’esonero non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Infine, è esclusa la cumulabilità della misura con i seguenti esoneri contributivi:

  • l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (Legge 205/2017 art. 1);
  • l’incentivo “Iolavoro”;
  • lo sgravio per assunzione con contratto di rioccupazione.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia alla Circolare n. 140 Inps disponibile nella nostra Area Riservata.

Inail: omessa o tardata denuncia di infortunio — sistema sanzionatorio

Inail: omessa o tardata denuncia di infortunio — sistema sanzionatorio

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 24 del 9 settembre 2021 con cui fornisce alcune specifiche riguardanti la disciplina dell’obbligo di denuncia telematica posto in capo ai datori di lavoro in caso di infortunio che comporti una prognosi superiore o inferiore ai tre giorni. In particolare il documento, oltre a riepilogare la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, fornisce ulteriori indicazioni sul regime sanzionatorio.

Denuncia di infortunio

Il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.

La denuncia dell’infortunio deve essere fatta esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall’infortunio.

I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e i datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite Pec alla sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.

Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

Per quanto riguarda il termine di scadenza, se si tratta di giorno festivo, esso slitta al primo giorno successivo non festivo e, nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni, il sabato è considerato normale giornata feriale.

Per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell’obbligo delle denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps; pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione dal lavoro è riconducibile al contagio.

Procedimento sanzionatorio

In seguito agli aggiornamenti intervenuti la misura della sanzione per il mancato adempimento è compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro.

La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro (sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge). Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l’obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale.

Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.

Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, deve essere fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvederà all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione – e  alla gestione delle fasi successive.

Comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al SINP (Sintema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro)

Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni  a fini statistici e informativi.

L’interesse tutelato dal suddetto articolo 18 è chiaramente diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del D.P.R.1124/65 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni.

La circolare sottolinea poi l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi. 

Sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme.

Il regime sanzionatorio di cui all’art. 55 del d.lgs. 81/08 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria differenziata a seconda che la violazione riguardi gli infortuni superiori a tre giorni (da 1.000 a 4.500 euro) o gli infortuni superiori ad un giorno (da 500 a 1800 euro).

L’articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce poi che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per agevolare gli utenti, l’Istituto ha predisposto il servizio telematico di denuncia di infortunio denominato Comunicazione/denuncia di infortunio.

In questo modo, per gli infortuni superiori a tre giorni il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti previsti dalla normativa, ossia la denuncia di infortunio a fini assicurativi all’Inail e la denuncia di infortunio a fini statistici al Sinp.

In caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro abbia provveduto a comunicare al Sinp tramite l’Inail, qualora la prognosi si prolunghi oltre i tre giorni, è stata prevista una apposita funzione, che salvando i dati già comunicati e contenuti nella denuncia iniziale, richiede solo i dati necessari al perfezionamento della denuncia a fini assicurativi.

Per approfondimenti si rinvia alla Circolare Inail 9 settembre 2021 n. 24 disponibile nella nostra Area Riservata.

Fonte Confcommercio

Inail. Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione 2021

Inail. Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione 2021

Con decreto del 9 giugno 2021, sottoscritto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stata approvata la deliberazione del CdA dell’Inail che conferma, per il 2021, le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

Pertanto, per le aziende che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel corso del 2019, ai fini della determinazione delle tariffe dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività”, si applicano le percentuali di riduzione di seguito specificate:

  • 28%, fino a 10 lavoratori per anno del triennio della PAT;
  • 18%, da 10,01 a 50 lavoratori per anno del triennio della PAT;
  • 10%, da 50,01 a 200 lavoratori per anno del triennio della PAT;
  • 5%, oltre 200 lavoratori per anno del triennio della PAT.

Per ogni ulteriore approfondimento è disponibile nella nostra Area Riservata il Decreto interministeriale del 9.6.2021.

Modifiche in materia di integrazioni salariali

Modifiche in materia di integrazioni salariali

Con la circolare 99/2021, l’INPS illustra le modifiche apportate al decreto legge n. 41/2021 dalla legge di conversione circa le disposizioni relative ai trattamenti di integrazione salariale.

Modifiche alle disposizioni in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga e assegno ordinario per la causale “COVID-19”.

La modifica legislativa assolve alla finalità di consentire ai datori di lavoro che hanno sospeso l’attività lavorativa senza soluzione di continuità a partire dal 1 gennaio 2021, un utilizzo anticipato rispetto alla decorrenza generalmente fissata al 1 aprile 2021, al fine di garantire una continuità di reddito in favore dei lavoratori in caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell’attività aziendale.

La disposizione si applica, quindi, esclusivamente ai datori di lavoro che, avendo già avuto integralmente autorizzate le 12 settimane introdotte dalla legge n. 178/2020 (cd. Legge di bilancio 2021), in assenza di tale possibilità, sarebbero rimasti privi di ammortizzatori sociali per alcune giornate.

L’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021 (28 settimane per l’ASO e la CIGD), per periodi che decorrono dal 1° aprile 2021, prescinde dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge n. 178/2020.

Tali trattamenti potranno essere richiesti da tutti i datori di lavoro, a prescindere dal precedente ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa emergenziale, nel rispetto dei termini di presentazione delle domande di accesso previsti dalla medesima normativa.

Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGD e ASO)

I datori di lavoro cui siano stati integralmente autorizzati i periodi (12 settimane) di cui alla legge n. 178/2020 e che, in relazione alle indicazioni fornite con la circolare INPS n. 72/2021, hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di ASO e CIGD, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021.

Le domande integrative devono riguardare lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza, anche se non presenti nella medesima domanda, purché risultanti in forza all’azienda alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021).

In relazione alle domande integrative di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, si precisa che nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata. Le domande integrative dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento (8/7/2021).

La medesima scadenza troverà applicazione anche con riferimento alle prime istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGD e ASO) di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge n. 41/2021, il cui periodo di sospensione/riduzione di attività, in regime di continuità con i trattamenti di cui all’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, decorra antecedentemente alla data 29 marzo 2021 indicata nella circolare n. 72/2021.

Si ricorda altresì che i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’Amministrazione competente.

Differimento dei termini decadenziali

La legge n. 69/2021, attraverso l’introduzione del comma 3–bis all’articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021, è intervenuta anche sulla disciplina concernente i termini decadenziali differendo al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19.

Rientrano nel suddetto differimento tutte le domande di cassa integrazione in deroga e di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali di cui trattasi le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande “plurimensili” con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.

Si evidenzia che possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall’Istituto in materia.

Per maggiori informazioni è disponibile nella nostra Area Riservata la Circolare INPS 99/2021.