Esonero contributivo: turismo, commercio, terme e spettacoli

Esonero contributivo: turismo, commercio, terme e spettacoli

L’INPS, con la circolare n. 169 del 2021, fa seguito alla precedente circolare n.140/021 per fornire le modalità operative riferite all’esonero contributivo introdotto dall’articolo 43 del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), fruibile entro il 31 dicembre 2021 per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

In particolare, la predetta norma ha previsto l’esonero dai contributi previdenziali Inps per i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.

L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 / 30 novembre 2021.

Con le nuove istruzioni l’INPS ha recepito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 e dunque ha confermato che, ai fini del predetto sgravio, si intendono ricompresi nell’ambito di applicazione anche i seguenti codici ATECO oltre a quelli contenuti nell’allegato 1 della circolare Inps n. 140/2021:

  • 59.14 attività di proiezione cinematografica;
  • 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
  • 91.02.00 attività di musei;
  • 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
  • 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
  • 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

Per quanto riguarda le modalità operative all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, è stato reso disponibile il modulo di istanza on line “SOST.BIS_ES”, per la richiesta dell’esonero che dovrà contenere:

  • il codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
  • la relativa matricola aziendale;
  • le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

Le domande potranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della predetta circolare e, pertanto, entro il 10 dicembre 2021.

L’agevolazione viene riconosciuta entro i limiti delle risorse stanziate e, pertanto, l’Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse.

L’importo dell’agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, esclusivamente per le stesse matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi sopra citati.

Infine, l’Inps, ha precisato che emanerà le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro con prossimo messaggio.

Per ogni ulteriore approfondimento consulta le circolari 140 e 169 INPS e relativi allegarti, disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Esonero contributivo assunzione donne

Esonero contributivo assunzione donne

Il Ministero del lavoro con comunicato del 28/10/2021 ha reso noto che la Commissione Europea ha dato l’autorizzazione all’esonero contributivo previsto per l’assunzione di donne svantaggiate e disoccupate previsto dalla legge 178/2020.

L’esonero contributivo, riconosciuto nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, è applicabile alle assunzioni di donne con contratto a tempo determinato e indeterminato nonché alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato

Per il recupero dei periodi pregressi si dovranno, quindi, attendere le istruzioni operative che verranno fornite con circolare Inps.

Ampliamento attività per obbligo assicurativo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Ampliamento attività per obbligo assicurativo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Il decreto sostegni ha introdotto alcune novità in tema di obbligo assicurativo nei confronti dei lavoratori dello spettacolo, prevedendo il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per le prestazioni rese nell’ambito delle attività di insegnamento, formazione e a carattere promozionale.

L’Inps, con la circolare circolare n. 155 del 20 ottobre 2021, ha illustrato le novità normative introdotte dall’articolo 66, D.L. 73/2021, in ordine agli obblighi assicurativi derivanti dallo svolgimento di attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le Amministrazioni pubbliche o da queste organizzate, nonché di attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

L’obbligo assicurativo verso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo riguarda tutti i soggetti già iscritti, in quanto appartenenti a una delle categorie di cui al D.Lgs. sopra richiamato, nel caso in cui svolgano attività di insegnamento o di formazione retribuite nei confronti di pubbliche Amministrazioni ovvero nei confronti di enti accreditati presso di queste.

Per attività retribuite di formazione si devono intendere non solo quelle aventi ad oggetto la formazione impartita dalle predette figure professionali, ma anche quelle riguardanti la formazione ricevuta qualora, a fronte di tali attività di formazione “passiva”, il lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo percepisca una qualche forma di retribuzione.

Ai fini dell’obbligo assicurativo, l’attività di insegnamento o formazione deve essere riconducibile: in senso lato alla propria categoria professionale preventivamente individuata, per le qualifiche professionali “ontologicamente” appartenenti al settore dello spettacolo (come ballerini e attori); alla specifica professionalità acquisita nell’ambito della realizzazione dello spettacolo, per le categorie “generiche” (quali truccatori, maestranze e tecnici).

Tra gli enti presso cui vengono svolte tali attività di insegnamento o di formazione, rientrano tutte le scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura di competenza del Ministerodella Cultura che rilasciano titoli di studio equipollenti rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione. Attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

Si tratta di attività promozionali remunerate – svolte dalle figure di cui al D.Lgs C.P.S. n.708/1947, art.3, c.1 – non già assoggettabili a contribuzione in base alla normativa vigente, ulteriori e diverse da quelle riconducibili allo spettacolo ovvero a prestazioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza (ad esempio, recitazione per gli attori, danza per i ballerini), per le quali l’obbligo assicurativo già sussiste.

Qualsiasi utilizzatore/committente pubblico/privato, anche al di fuori delle attività promozionali riconducibili alla realizzazione di uno spettacolo, in caso di prestazione artistica/tecnica, è tenuto ad assolvere all’obbligo contributivo tutte le volte che ingaggi il lavoratore già assicurato al FPLS, in ragione della sua specifica qualità artistica o tecnica, per lo svolgimento di una qualsiasi attività remunerata avente carattere promozionale, anche di semplice partecipazione.

Esonero contributivo per assunzioni under 36

Esonero contributivo per assunzioni under 36

L’Inps con messaggio n. 3389/2021 ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo totale introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 per chi assume o stabilizza giovani di età inferiore a 36 anni.

Pertanto a decorrere dal 1 gennaio 2021 è possibile beneficiare dello sgravio contributivo, esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato, nella misura del 100% e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

La durata dell’esonero contributivo è di 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

La predetta misura non può trovare applicazione per i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale e per le prestazioni di lavoro occasionale.

Infine, il messaggio ha chiarito che il suddetto esonero non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).

Da ciò ne deriva che i datori di lavoro che avessero nel corso del 2021 fruito di altri benefici sono tenuti a restituirli per poter godere dell’esonero totale previsto dalla legge n. 178/2020.

Inoltre, non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020, né con decontribuzione Sud (art. 1, commi da 161 a 168 della legge n. 178/2020).

Per conoscere le modalità operative si rinvia al Messaggio INPS disponibile nella nostra Area Riservata.

Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti – precisazioni

Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti – precisazioni

Con il messaggio n.3216/2021, l’Inps ha fornito delle precisazioni in merito al pagamento delle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, nonché dell’indennità di malattia e degenza ospedaliera, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti potenziali beneficiari dell’esonero contributivo di cui alla Legge di bilancio 2021 (L. n.178/2020, art.1, commi da 20 a 22-bis).

Lavoratrici e lavoratori autonomi – pagamento delle indennità di maternità/paternità

Per gli iscritti alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali, qualora il richiedente le prestazioni di maternità/paternità risulti in possesso dei requisiti per la fruizione dell’esonero contributivo, e abbia presentato la domanda di accesso a tale beneficio, l’Istituto provvede a corrispondere in modalità provvisoria la prestazione di maternità/paternità, a fronte di una dichiarazione di responsabilità in cui il lavoratore affermi di aver chiesto l’esonero.

A completamento delle verifiche, in caso di mancato riconoscimento dell’esonero contributivo, il beneficiario dell’indennità di maternità/paternità o di congedo parentale dovrà provvedere alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

Lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata – pagamento delle indennità di maternità/paternità, di congedo parentale e di malattia e degenza ospedaliera

Per gli iscritti alla Gestione Separata, che si trovino nelle condizioni per il godimento dell’esonero in parola, e abbia già presentato la relativa domanda, l’Istituto procede con la liquidazione provvisoria delle indennità, salvo successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di accesso al beneficio e dietro dichiarazione di responsabilità con cui il richiedente attesti di avere chiesto l’esonero contributivo.

Tuttavia, qualora nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile il requisito contributivo sia raggiunto a prescindere dall’esonero contributivo, la maternità/paternità e il congedo parentale sono gestiti con le modalità consuete. Mentre, per la malattia e degenza ospedaliera è comunque necessario attendere l’esito istruttorio della richiesta di esonero, ai fini della verifica del numero definitivo delle mensilità accreditate e della definizione dell’importo da corrispondere al lavoratore.

È prevista la restituzione delle somme fruite a titolo di prestazione di maternità/paternità, di congedo parentale, di malattia e di degenza ospedaliera, in caso di esito negativo della richiesta di esonero.

Per maggiori dettagli, si rinvia al Messaggio INPS n.3216 del 24.9.2021.

Fonte Confcommercio

Inps esonero contributivo per le imprese del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio

Inps esonero contributivo per le imprese del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio

L’INPS, con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime indicazioni operative relative all’esonero contributivo introdotto dall’art 43 del decreto Sostegni bis (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), in favore dei datori di lavoro privati che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

In particolare la predetta norma ha previsto l’esonero dai contributi previdenziali Inps per i datori di lavoro anche non imprenditori nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Tale misura, che ha già ottenuto l’autorizzazione dalla Commissione Europea, è fruibile entro il 31 dicembre 2021.

Per l’esatta individuazione dei datori di lavoro destinatari della norma si potrà far riferimento ai codici Ateco indicati nella circolare Inps.

Inoltre, tale sgravio deve essere riparametrato e applicato su base mensile e può essere riconosciuto a prescindere dal tipo di ammortizzatore richiesto, anche se sono stati richiesti trattamenti di integrazione salariale con causale diversa dalla cassa Covid.

Nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero non può essere trasferito in capo al cessionario.

Soltanto il datore di lavoro cedente potrà fruire dell’esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione.

In caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), l’esonero potrà invece essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori nonché dei presupposti specificamente previsti dal decreto istitutivo (art. 43 D.L. n. 73/2021).

In particolare:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Fino al 31 dicembre 2021 il datore di lavoro beneficiario dell’esonero non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Infine, è esclusa la cumulabilità della misura con i seguenti esoneri contributivi:

  • l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (Legge 205/2017 art. 1);
  • l’incentivo “Iolavoro”;
  • lo sgravio per assunzione con contratto di rioccupazione.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia alla Circolare n. 140 Inps disponibile nella nostra Area Riservata.