Agenzia Entrate. Chiarimenti contributi a fondo perduto DL “Sostegni”

Agenzia Entrate. Chiarimenti contributi a fondo perduto DL “Sostegni”

Con la Circolare n. 5, del 14 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19, previsto dal decreto “Sostegni”, anche alla luce delle criticità che sono state rappresentate dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di Categoria.

Come noto, il decreto Sostegni, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, le cui modalità attuative sono disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021.

In particolare, viene chiarito chi possa farne richiesta, quali sono i requisiti, come si calcola la perdita di fatturato e di conseguenza il contributo che spetta al richiedente.

Ricordiamo che l’istanza per il riconoscimento del contributo può essere presentata fino al 28 maggio 2021.

Scarica la circolare dalla nostra area riservata per conoscere tutte le spiegazioni date dall’Agenzia delle Entrate.

Per gli autonomi il 2021 è “anno bianco”

Per gli autonomi il 2021 è “anno bianco”

Il 2021 sarà un anno “bianco” per i lavoratori autonomi che hanno subito un forte calo di fatturato a causa della pandemia. La misura, prevista dall’ultima legge di Bilancio, sta finalmente per diventare effettiva con la firma del decreto attuativo da parte del ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Le risorse disponibili ammontano a 2,5 miliardi e l’esonero contributivo si aggirerà sui 3mila euro (esclusi i premi dovuti all’Inail). Per beneficiare dell’esonero il calo del fatturato deve essere maggiore del 33% rispetto al 2019 e il reddito totale sotto i 50mila euro.

Soddisfatta Confcommercio, che si augura comunque che “gli ulteriori passaggi necessari, che dovranno coinvolgere anche l’Inps, siano espletati nel più breve tempo possibile, garantendo così un accesso tempestivo alla misura per categorie che sono state particolarmente colpite dalla crisi in atto”. La Confederazione guarda anche “con favore alla probabile proroga delle scadenze contributive previste per il 16 maggio che dovrebbe essere inserita nel decreto Sostegni bis. Si tratta di interventi necessari per fornire risposte concrete alle esigenze di milioni di autonomi e professionisti che, in questi mesi, hanno visto calare drammaticamente i loro fatturati per effetto dell’emergenza pandemica e delle relative misure di contenimento”.

Fonte Confcommercio

Proroga della sospensione delle attività di riscossione e notifica cartelle

Proroga della sospensione delle attività di riscossione e notifica cartelle

Con il comunicato stampa del 30 aprile, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è in corso di redazione il provvedimento con cui sarà differito, al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione.

Si ricorda che la sospensione è stata introdotta dall’art. 68 del Decreto Cura Italia, con effetto a decorrere dall’8 marzo 2020 e, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 4 del Decreto “Sostegni, fino al 30 aprile 2021.

Pertanto, alla luce del comunicato stampa del MEF, fino al 31 maggio 2021, saranno sospesi tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione (quali fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti).

Per effetto della nuova proroga, restano sospese, altresì, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare – ai sensi dell’art. 48 bis del d.P.R.  n. 602 del 1973 – prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5 mila euro.

Fonte Confcommercio

Credito d’imposta per locazioni commerciali e affitto d’azienda. Chiarimenti Agenzia Entrate

Credito d’imposta per locazioni commerciali e affitto d’azienda. Chiarimenti Agenzia Entrate

Con la risposta ad interpello n. 263 del 19 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo ed affitto d’azienda, così come previsto dal Decreto Rilancio e dal Decreto Ristori.

In particolare, la fattispecie analizzata nell’interpello riguarda una S.r.l. costituita nel 2019, che a causa dei provvedimenti emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal 23 febbraio 2020 non ha potuto svolgere, tranne che per il periodo estivo e in modo limitato, l’attività per la quale è stata costituita.

Tanto premesso, l’istante chiede all’Amministrazione finanziaria se a seguito del versamento, operato nel 2021, della quota dei canoni relativi al 2020 non ceduta al locatario, il contribuente maturerà il diritto alla fruizione del credito d’imposta sugli affitti.

L’Agenzia delle Entrate risponde positivamente al quesito, fermo restando il verificarsi degli altri presupposti prescritti dalla norma.

Pertanto, il pagamento nel 2021 dei canoni di locazione relativi ai mesi del 2020, agevolabili sulla base delle predette disposizioni, dà diritto alla fruizione del credito d’imposta locazione.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, richiamando il comma 1 dell’articolo 122 del Decreto “Rilancio”, precisa che il credito d’imposta in esame può essere ceduto. Infatti, la predetta disposizione specifica che: “fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari”.

Al riguardo, il citato comma 2 individua, tra le misure introdotte per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, anche il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto “Rilancio”.

Fonte Confcommercio

Ministero Transizione Ecologica. Precisazioni applicazione TARI

Ministero Transizione Ecologica. Precisazioni applicazione TARI

Il Ministero della Transizione Ecologica, in condivisione con gli uffici del Ministero delle finanze, ha emanato, in data 12 Aprile 2021, una circolare di chiarimento in merito all’applicazione delle disposizioni sulla TARI a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.

In particolare, la Circolare del Ministero riconosce la necessità di intervenire affinché si coordini il quadro normativo tra i diversi regimi di prelievo sui rifiuti urbani che, in questi anni, si sono succeduti (Tia1, Tia2, TARES, etc..).

La Circolare si focalizza, inoltre, sull’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 116/20 che hanno previsto la possibilità, per le utenze non domestiche, di vedersi riconosciuta una riduzione della quota variabile della tassa per i quantitativi di rifiuti gestiti in maniera autonoma rispetto al servizio pubblico.

Viene sottolineata l’esenzione, per le aree che producono rifiuti industriali, sia della quota variabile sia di quella fissa del tributo che nell’impianto della Tari servirebbe a finanziare i costi generali del servizio. L’esenzione si applica a tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, oltre che alle superfici dove avviene la lavorazione industriale.

Continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse.

La circolare, in linea con quanto disposto nel decreto legislativo 116/20, ribadisce che tutte le imprese – a prescindere dal codice Ateco di iscrizione in Camera di Commercio e, quindi, anche tutte le attività commerciali, che decidono di abbandonare il servizio pubblico – devono essere esonerare dalla quota variabile del tributo in proporzione ai quantitativi gestivi in via autonoma.

A tal riguardo si specifica che la riduzione della quota variabile prevista deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo – operazione di cui all’allegato C della Parte quarta del TUA – al quale i rifiuti sono avviati.

L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è, pertanto, sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero.

Per ottenere lo sconto, della durata di cinque anni rinnovabili, occorre comunicare la propria scelta al Comune, o al gestore del servizio nelle aree in cui si paga la tariffa, entro il 31 maggio di ogni anno.

Il testo integrale della circolare è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Agenzia delle Entrate. Indicazioni agli uffici territoriali sulla proroga dei termini

Agenzia delle Entrate. Indicazioni agli uffici territoriali sulla proroga dei termini

Con il Provvedimento del 6 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate detta agli uffici territoriali i criteri attuativi per il rinvio della notifica degli atti impositivi e degli avvisi bonari emessi nel 2020, previsto dal DL n. 34 del 2020 (decreto “Rilancio”), come modificato da ultimo dal DL n. 41 del 2021 (decreto “Sostegni”).

Come noto, l’articolo 157 del decreto “Rilancio” ha previsto che:

  • gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono emessi dagli uffici entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022;

  • gli atti e le comunicazioni di cui al comma 2, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo tra  il  1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022;

  • per gli atti e le comunicazioni caratterizzati da indifferibilità e urgenza e nei casi in cui l’emissione dell’atto è necessaria al perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, la notifica può essere effettuata senza tener conto delle deroghe in precedenza citate.

Tanto premesso, il provvedimento dell’Agenzia, come previsto dall’art. 157, comma 6, del Decreto “Rilancio” e tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 5 del Decreto “Sostegni” (Definizione agevolata per operatori economici che hanno subito una grave perdita di fatturato), individua le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che – distribuendo le attività in un arco temporale più ampio – sia reso agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.

In particolare, viene previsto che gli atti siano notificati in modalità possibilmente uniforme, seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di emissione.

Gli uffici terranno conto dei carichi di lavoro assegnati, attese le risorse umane a disposizione. In fase di pianificazione delle attività, gli uffici terranno altresì conto anche degli effetti sui soggetti di cui si avvarranno per la notifica degli atti (messi, operatori postali) in modo da evitare per quanto possibile agli stessi incrementi significativi dei carichi di lavoro.

In ogni caso è fatta salva la deroga nei casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Inoltre, il provvedimento prevede che la notificazione degli atti e l’invio delle comunicazioni di cui al comma 2 dell’art. 157 del decreto “Rilancio” siano distribuiti nel periodo indicato tenendo conto anche delle notificazioni degli atti, degli invii delle comunicazioni e della messa a disposizione degli inviti elaborati dopo il 31 dicembre 2020, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 157, nonché tenendo conto dei tempi necessari all’espletamento delle attività propedeutiche all’esercizio della riscossione.