Scadenze “Rottamazione-ter”

Scadenze “Rottamazione-ter”

L’Agenzia delle Entrate–Riscossione, con un Comunicato stampa del 27 agosto 2021, ricorda che il 31 agosto 2021 scade il termine per il pagamento della rata della “Rottamazione-ter” originariamente prevista per maggio 2020.

Come noto, il termine per il versamento è stato fissato dalla legge di conversione del Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021) che ha concesso ai contribuenti la facoltà di effettuare i pagamenti delle rate scadute nel 2020 tra i mesi di luglio e ottobre 2021, mantenendo i benefici della definizione agevolata.

Per ogni scadenza è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge. In caso di pagamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Per effettuare il pagamento dovranno essere utilizzati i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso dei contribuenti, riferiti all’originaria scadenza di maggio 2020. Chi non ne è più in possesso può richiederne una copia direttamente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nelle pagine dedicate ai provvedimenti di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”, senza necessità di pin e password, e riceverla via email insieme ai relativi bollettini.

Come e dove pagare

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa.

Si può pagare anche direttamente agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e prenota”.

Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Informazioni e servizi on-line

Chi è in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (CIE, Spid, credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate, credenziali Inps e CNS) può scaricare direttamente il documento e contestualmente procedere al pagamento con il servizio Paga-online.

Inoltre, se non si intende effettuare l’intero versamento di quanto dovuto, si può utilizzare il servizio “Conti tu” che permette di selezionare solo alcune delle cartelle e avvisi che si vogliono effettivamente pagare in forma agevolata tra quelli contenuti nella “Comunicazione”, ricalcolare l’importo e stampare i nuovi bollettini.

Infine, il comunicato precisa che sul sito di Agenzia Riscossione è possibile anche utilizzare il servizio che consente di verificare la presenza, tra gli importi da pagare in definizione agevolata, di carichi potenzialmente annullabili in base ai requisiti di legge fissati dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) per lo “stralcio-debiti”.

Bonus rottamazione TV. Credito d’imposta per il venditore

Bonus rottamazione TV. Credito d’imposta per il venditore

Con la Risoluzione n. 55/E del 23 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per fruire del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo (cosiddetto “Bonus rottamazione TV”), in linea con i nuovi standard di ricezione dei programmi (segnale Dvb-t con Mpeg4).

Come noto, il contributo – istituito dall’articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) – viene riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita ed è pari al 20% del prezzo, con un limite massimo di 100 euro.

Al riguardo, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 5 luglio 2021, sono state approvate le modalità operative e le procedure per l’attuazione delle suddette disposizioni.

In particolare, ai fini dell’applicazione dello sconto, il venditore trasmette alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico, una apposita comunicazione telematica, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l’impossibilità di applicarlo.

Il venditore recupera lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della predetta attestazione. A tal fine, il modello F24 è presentato, esclusivamente, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Nel citato Decreto del 5 luglio 2021, viene, inoltre, precisato che il credito d’imposta è utilizzabile dal venditore in compensazione in misura non superiore all’ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni.

Tanto premesso, con la Risoluzione in esame, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in oggetto, è stato istituito il seguente codice tributo:

  • “6927” denominato “BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d’imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo – D.M. del 5 luglio 2021”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Fonte Confcommercio

Restituzione somme assoggettate a tassazione in anni precedenti

Restituzione somme assoggettate a tassazione in anni precedenti

Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2021, n. 8/E, sono stati forniti chiarimenti in ordine alla disposizione dettata dall’art. 150 del DL n. 34 del 2020, che disciplina, al fine di deflazionare l’insorgenza di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti, le modalità di restituzione al sostituto d’imposta di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti.

Come si vedrà di seguito, si tratta di una modalità di restituzione “al netto” che si è aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta, già prevista e disciplinata dall’articolo 10, lettera d-bis) del Tuir.

  1. Somme restituite “al lordo” delle ritenute subìte al momento della percezione

In primis, la circolare richiama la modalità di restituzione a lordo di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Tuir, ai sensi del quale sono deducibili dal reddito le somme restituite al soggetto erogatore se tassate in anni precedenti, nel presupposto che la restituzione sia al lordo delle ritenute fiscali.

La disciplina si applica ai redditi di lavoro dipendente e a tutti i redditi tassati con il criterio di cassa e, quindi, anche i compensi di lavoro autonomo professionale o altri redditi di lavoro autonomo, come i diritti di autore, e i redditi diversi (quali lavoro autonomo occasionale o altro). In particolare, la disposizione si applica alle somme oggetto di restituzione, sia assoggettate a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva o a titolo di acconto, sia a quelle assoggettate a Irpef in sede di dichiarazione dei redditi. Tali somme, pertanto, costituiscono un onere deducibile indipendentemente dalla modalità di tassazione (anche separata) subìta.

Per consentire il recupero delle imposte versate al momento della percezione delle somme, la legge di stabilità 2014 ha previsto, dal 1° gennaio 2013, nel confermare la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, che “L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze», emanato il 5 aprile 2016.

In particolare, il citato decreto ha previsto che il rimborso è determinato applicando all’intero ammontare delle somme non dedotte l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all’articolo 11 del citato TUIR.

  1. Restituzione al soggetto erogatore “al netto” della ritenuta subìta al momento della percezione

In aggiunta alla modalità sopra descritta al “lordo” della ritenuta, il novello comma 2-bis, introdotto nell’articolo 10 del Tuir, dispone che “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”.

Al riguardo, la circolare precisa che la restituzione al “netto” della ritenuta, possa avvenire nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte, anche se si tratta di un’imposta sostitutiva, nonostante la rubrica dell’articolo 150 fa riferimento esclusivamente alle «ritenute alla fonte a titolo di acconto».

Ad esempio, la disposizione in esame potrà trovare applicazione anche in caso di restituzione di somme assoggettate ad imposta sostitutiva (es. restituzione di un premio di risultato assoggettato all’imposta sostitutiva del 10 per cento, ai sensi dell’articolo 1, comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Determinazione dell’importo netto delle somme da restituire al soggetto erogatore e assoggettate a tassazione in anni precedenti

Per calcolare l’importo netto da restituire, con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, il sostituto dovrà sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all’indebito.

Le somme, da restituire ai sensi del comma 2-bis, vanno calcolate al netto della ritenuta Irpef subìta e delle ritenute applicate a titolo di addizionali all’Irpef.

  1. Calcolo del credito d’imposta riconosciuto al soggetto erogatore/sostituto d’imposta

L’articolo 150, disciplina le modalità con le quali il sostituto d’imposta recupera le ritenute Irpef versate all’Erario prevedendo che a tali soggetti, ai quali siano restituite le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito d’imposta, determinato forfettariamente, non dovrà essere ricalcolato (in aumento o in diminuzione) dal sostituto d’imposta in base all’importo delle ritenute versate al momento dell’erogazione delle somme, successivamente restituite. La misura del credito è calcolata sull’importo netto restituito.

Il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. In specie, l’Agenzia ritiene che la “definitività” della pretesa alla restituzione delle somme consente la fruizione dell’intero ammontare del bonus, a prescindere dall’importo effettivamente corrisposto dal sostituito e, pertanto, sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell’indebito.

In ogni caso, precisa la circolare, se, in attesa della definitività della pretesa, il sostituito corrisponde al netto le somme precedentemente percepite, comunque il sostituto potrà avvalersi del credito d’imposta nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la restituzione.

La restituzione delle somme e l’emersione del credito d’imposta dovranno essere indicati rispettivamente nel modello di Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto e nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770). In particolare, il sostituto d’imposta evidenzia nel modello 770 – Quadro SX – Rigo SX1 – Colonna 5 – l’intera somma del credito spettante, compilando il punto 475 della CU per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e il punto 22 per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

  1. Diritto al credito d’imposta

L’istituto del credito d’imposta, è finalizzato al recupero, da parte del sostituto d’imposta, delle ritenute operate e versate all’Erario per conto del percettore delle somme e, come precisato dall’Agenzia, non ha ragione di essere utilizzato dalle amministrazioni dello Stato. Pertanto, potrà essere fruito dagli organismi indicati nel comma 3 dell’articolo 29 del Dpr n. 600/1973, quali «le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale», nonché dai soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto, compresi gli enti pubblici.

  1. Decorrenza

La restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto delle ritenute Irpef opera per quelle restituite dal 1° gennaio 2020, fatti salvi «i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto», ovvero alla data dal 19 maggio 2020.

Al riguardo, la circolare chiarisce che la nuova disposizione non si applica se al 19 maggio 2020:

  • il contribuente ha già restituito l’indebito al “lordo”
  • in sentenze passate in giudicato è stabilita la restituzione al “lordo”, salvo diverso successivo accordo tra le parti
  • è in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al “lordo” delle ritenute operate all’atto dell’erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti.

Se le somme indebitamente percepite sono restituite al “lordo”, resta fermo il diritto alla deduzione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis, del Tuir.

Fonte Confcommercio

Credito imposta sanificazione e dispositivi di protezione

Credito imposta sanificazione e dispositivi di protezione

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2021, sono state definite le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto “Sostegni-bis”).

Come noto, la citata disposizione, ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

Ora, il Provvedimento in esame, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del predetto limite di spesa, nonché il modello con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la comunicazione (che si allegano per opportuna conoscenza).

In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, possa essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. Nel suddetto arco temporale è possibile presentare una nuova domanda sostitutiva nonché rinuncia al beneficio. Il sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei controlli formali dei dati inviati.

La Comunicazione, su apposito modello, è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante i canali telematici dell’Agenzia o l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del sito.

Secondo le indicazioni del Provvedimento, tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, in rapporto alle risorse disponibili, ai fini del rispetto del plafond di 200milioni di euro per l’anno in corso.

Il Provvedimento specifica, infine, che il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione tramite F24 le cui istruzioni per la compilazione saranno impartite con successiva risoluzione.

Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione

Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione

Dal 6 luglio al 6 settembre 2021, è possibile presentare via web l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto da parte di proprietari di case affittate come abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa, in caso di riduzione del canone di locazione (articolo 9-quater del D.L. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020).

I comuni da alta tensione abitativa in Calabria sono: Acri, Cassano allo Jonio, Castrovillari, Catanzaro, Corigliano Calabro, Cosenza, Crotone, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Montalto Uffugo, Palmi, Reggio Calabria Rende, Rossano, San Giovanni in Fiore, Vibo Valentia.

In particolare, il contributo viene riconosciuto ai locatori degli immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.

Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore.

Il predetto contributo è commisurato all’importo complessivo della riduzione di canone che viene accordata al conduttore per le mensilità dell’anno 2021.

Per la richiesta del contributo, i soggetti beneficiari devono inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.

Ora, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021, vengono definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione della disciplina che riconosce il nuovo contributo, oltre al modello da utilizzare per chiedere il contributo con le relative istruzioni.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare la Guida operativa redatta dall’Agenzia delle Entrate.

Fonte Confcommercio

Differimento degli adempimenti relativi a imposte e contributi

Differimento degli adempimenti relativi a imposte e contributi

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021 (Serie Generale n. 154) è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021, con cui è stato disposto il differimento, dal 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

In particolare, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), la proroga riguarda i versamenti delle imposte dirette (Irpef e Ires), dell’Iva e dell’Irap.

Nel caso in cui i versamenti in parola vengano effettuati dal 21 luglio al 20 agosto 2021, le somme dovute devono essere maggiorate dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga in esame, nello specifico, si applica:

  • ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano, per ciascun indice, ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi;
  • ai soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • ai soggetti che applicano il regime forfetario;
  • ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR).