Agenzia Entrate.Proroga servizio di consultazione fatture

Agenzia Entrate.Proroga servizio di consultazione fatture

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 3 novembre 2021, ha prorogato a fine anno il termine, scaduto il 30 settembre, per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle Fatture Elettroniche e dei loro duplicati informativi.

Lo scorso 30 settembre è, infatti, scaduto il termine per l’adesione al predetto servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, terminando, di fatto, il periodo transitorio durante il quale gli operatori e i loro intermediari delegati, anche in assenza di adesione al relativo servizio, hanno potuto consultare la totalità delle fatture emesse e ricevute fin dall’avvio dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica. In assenza di adesione espressa, è possibile consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione.

Ora, con il provvedimento in oggetto, viene disposta la riapertura dei termini, al fine di venire incontro alle difficoltà segnalate da operatori, associazioni di categoria e ordini professionali circa l’indisponibilità delle fatture pregresse e considerati gli adempimenti fiscali previsti per lo scorso mese di settembre, anche legati alle agevolazioni per i contribuenti colpiti dalla pandemia.

Pertanto, per chi effettua l’adesione entro il 31 dicembre 2021 è prevista la possibilità di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019, data di inizio dell’obbligo della fatturazione elettronica.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti due diversi servizi, a cui si può accedere previa, specifica, adesione: un servizio gratuito di conservazione a norma delle fatture elettroniche, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, e un servizio per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. I due servizi hanno finalità diverse e richiedono, ognuno, una specifica adesione: per evitare di incorrere nelle criticità che sono state rappresentate è fondamentale effettuare l’adesione al servizio di consultazione entro il 31 dicembre 2021.

Da ultimo, viene segnalato che le fatture elettroniche sono consultabili e scaricabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 2 novembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Il citato beneficio, introdotto per la prima volta dall’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”), già oggetto di specifici chiarimenti con le circolari n. 20/E e n. 25/E del 2020, consiste, così come innovato dal decreto Sostegni-bis, in un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto dei dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi. Di seguito, un’analisi dei principali chiarimenti forniti.

Ambito soggettivo, misura del credito d’imposta e rilevanza fiscale:
Dal punto di vista soggettivo, per espressa previsione contenuta nel comma 1 del citato articolo 32, il credito d’imposta in esame è rivolto:

  • ai soggetti esercenti attività di impresa;
  • ai soggetti esercenti arti e professioni;
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Ai fini della corretta quantificazione del credito d’imposta spettante, è necessario moltiplicare l’ammontare del credito d’imposta richiesto per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, e che viene calcolata come rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato dalla norma e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto dai contribuenti.

Ambito oggettivo: le spese ammesse al credito d’imposta:
In particolare, sono ricomprese nel credito d’imposta le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 32 in commento;

c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con riguardo alle spese di cui alla lettera b), ossia per la “somministrazione di tamponi”, la circolare chiarisce che vanno ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, l’acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.

Sono, invece, escluse quelle sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

Inoltre, secondo l’Amministrazione finanziaria, il credito d’imposta si applica per gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento qualora siano diversi da quelli di “ordinaria” manutenzione e rientrino tra le attività di “sanificazione”, così come qualificate nella circolare n. 20/E del 2020.

Rilevanza fiscale e modalità di utilizzo del credito d’imposta:
Così come espressamente previsto dalla norma, il credito d’imposta in esame non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5 del Tuir.

Premesso ciò, la circolare chiarisce che il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, mentre risulta esclusa la possibilità di cederlo in tutto o in parte.

Si ricorda, infine, che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta del credito di imposta, da inviare dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario incaricato.

Bonus Teatri e Spettacoli. Dal 14 ottobre le domande

Bonus Teatri e Spettacoli. Dal 14 ottobre le domande

Il decreto Sostegni ha previsto un credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019. Il credito d’imposta spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività.

Ora, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2021 sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del credito d’imposta.

In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021.

Il modello può essere inviato esclusivamente per via elettronica, direttamente dal contribuente o da un incaricato abilitato, tramite, i canali telematici dell’Agenzia.

Una volta trasmessa la comunicazione, il sistema rilascerà, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia di chi ha trasmesso il modello.

È possibile presentare un nuovo modello che sostituisce integralmente il precedente o rinunciare integralmente al credito d’imposta già comunicato nel medesimo arco temporale di presentazione della domanda (dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021).

Il credito d’imposta è pari al 90% della spesa sostenuta nello scorso anno per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, calcolato in base all’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia e tenuto conto del limite di spesa stabilito dal legislatore.

Per tale motivo, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che fissa la percentuale di fruizioni del beneficio rispetto alla somma “teoricamente” spettante.

Dovranno aspettare l’esito dei controlli antimafia, invece, gli esercenti con crediti superiori a 150mila euro. In questo caso, se dalle verifiche non emergono impedimenti, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo della somma.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione. Il rifiuto è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento saranno dettate con una successiva risoluzione.

Credito d’imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19

Credito d’imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19

Dal 4 ottobre e sino al 4 novembre 2021, è possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 4 ottobre 2021, rimandando per le regole, le istruzioni e il modello da utilizzare per presentare domanda, al provvedimento direttoriale del 15 luglio 2021.

Come noto, la disposizione ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

I beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi agevolabili, utilizzando il modello presente sul sito delle Entrate.

La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, fino al 4 novembre 2021, mediante:

  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
  • uno specifico servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Nello stesso periodo è possibile presentare:

  • una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa;
  • la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Entro 5 giorni l’Amministrazione rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o, altrimenti, lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Nel comunicato stampa viene infine, specificato che il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l’Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento da emanare entro il 12 novembre 2021, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Fonte Confcommercio

Chiarimenti esonero dal versamento del saldo IRAP 2019

Chiarimenti esonero dal versamento del saldo IRAP 2019

Con la Risoluzione n. 58 del 28 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disposizione di cui all’articolo 24 del cosiddetto decreto “Rilancio”, che ha abolito il versamento del saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019 e della prima rata (pari al 40% ovvero al 50% per i soggetti che applicano gli Isa) dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020.

In particolare, con riferimento al saldo IRAP 2019, nel caso di esonero dal versamento disposto dal predetto articolo, l’Agenzia ha chiarito in quale dichiarazione annuale il beneficio in questione deve essere indicato, gli effetti dell’omissione e come regolarizzare l’eventuale errore commesso.

Innanzitutto, richiamando la propria Circolare n. 25 del 2020, l’Agenzia ricorda che, con specifico riferimento all’indicazione delle somme non versate nel prospetto relativo agli aiuti di Stato della dichiarazione IRAP, i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi del citato articolo 24), sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:

  • nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
  • nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
  • nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
  • nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
  • nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
  • nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del DL Rilancio.

A tale riguardo, viene precisato che, in linea con le istruzioni al modello, l’esposizione in dichiarazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti de minimis, sono necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’art. 52 della L.n. 234 del 2012.

Ciò premesso, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, nel caso di mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta 2019, tale omissione può essere regolarizzata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Al via lo “stralcio” delle cartelle fino a 5mila euro

Al via lo “stralcio” delle cartelle fino a 5mila euro

Per le cartelle fiscali non ancora riscosse e contestate fino al 2010 l’Agenzia delle Entrate avvia le “grandi pulizie”. Il 31 ottobre prossimo, In particolare, saranno stralciati in automatico tutti i debiti che, al 23 marzo 2021, avevano un importo residuo fino a 5mila euro, affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Possono avvalersi della procedura:

  • le persone fisiche (modello 730 e Redditi 2020) che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30mila euro;
  • gli enti (società di capitali, società di persone ed enti non commerciali) che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30mila euro.

Per ulteriori approfondimenti consulta la Circolare 11/E dell’Agenzia delle Entrate disponibile nella nostra Area Riservata.