Riforma Fiscale 2025: Novità su Adempimenti, Concordato Biennale e Sanzioni

Riforma Fiscale 2025: Novità su Adempimenti, Concordato Biennale e Sanzioni

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025 il Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, contenente disposizioni integrative e correttive nell’ambito della riforma fiscale. Il provvedimento introduce modifiche significative su adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso e sistema sanzionatorio, ed entra in vigore il 13 giugno 2025.

Regime forfetario e redditività

L’art. 1 del decreto conferma, fino alla pubblicazione dei nuovi coefficienti basati sulla classificazione ATECO 2025, l’utilizzo dei coefficienti di redditività attuali da parte dei contribuenti in regime forfetario.

Fatturazione sanitaria verso privati

L’art. 2 rende definitivo il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, salvaguardando la riservatezza dei dati personali dei pazienti.

Ricarica veicoli elettrici e trasmissione corrispettivi

Con l’art. 3 vengono introdotte norme specifiche per la trasmissione dei corrispettivi relativi alla ricarica dei veicoli elettrici. Si prevede l’intervento dell’Agenzia delle Entrate per definire i dettagli tecnici e sanzioni aggiornate per inadempienze.

Certificazioni Uniche e dichiarazioni precompilate

L’art. 4 modifica i termini per l’invio delle CU relative a redditi da lavoro autonomo e provvigioni:

  • Entro il 31 marzo per l’anno 2025;
  • Entro il 30 aprile, a partire dal 2026.
    Contestualmente, la dichiarazione precompilata per i titolari di partita IVA sarà disponibile dal 20 maggio, anziché dal 30 aprile.

Trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria

L’art. 5 stabilisce, a partire dal 2025, l’invio annuale e non più semestrale dei dati delle spese sanitarie.

Versamento IVA per forfettari

L’art. 6 introduce una semplificazione per i forfettari che effettuano acquisti intracomunitari: il versamento dell’IVA dovrà avvenire entro il 16 del secondo mese successivo alla fine del trimestre.

Concordato Preventivo Biennale (CPB): novità e abrogazioni

Dal 2025, l’art. 7 abroga il CPB per i contribuenti in regime forfetario, a causa della scarsa adesione registrata nel 2024. Contestualmente, l’art. 8 introduce nuove aliquote per l’imposta sostitutiva in caso di scostamenti superiori a 85.000 euro tra reddito effettivo e concordato:

  • 43% per soggetti IRPEF;
  • 24% per soggetti IRES.

Cause di esclusione e cessazione dal CPB

L’art. 9 specifica ulteriori cause di esclusione e decadenza dal CPB per professionisti associati o soci di società tra professionisti che non aderiscono in modo coerente al concordato.

Interpretazioni autentiche e semplificazioni

Gli articoli 10 e 12 chiariscono i casi rilevanti di conferimento ai fini dell’esclusione dal CPB e semplificano l’iter di approvazione delle metodologie di calcolo.

Modifiche procedurali

  • Art. 11: proroga del termine per aderire al CPB (al 30 settembre per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
  • Art. 13: esclude il costo del lavoro incrementale dal calcolo del reddito concordato.
  • Art. 14: introduce soglie differenziate per i contribuenti più affidabili, in ottica premiale.

Contenzioso tributario: digitalizzazione e semplificazione (Art. 16)

L’articolo introduce modifiche migliorative ai D.lgs. 220/2023 e 175/2024, per potenziare l’efficienza del processo tributario telematico. In particolare:

  • Atti digitali: il difensore deve attestare la conformità della copia informatica al documento analogico. In mancanza, il giudice ne disattende il contenuto.
  • Pronuncia del dispositivo: viene chiarito che il Presidente può darne lettura immediata o riservarne il deposito entro sette giorni.
  • Rimborsi: il contribuente ha diritto al rimborso anche dopo la conclusione del primo grado di giudizio.
  • Pec per messa in mora: l’atto può essere inviato digitalmente nel giudizio di ottemperanza.
  • Conciliazione fuori udienza: si estende ai ricorsi pendenti in Cassazione al 4 gennaio 2024.

Sistema doganale e accise: nuove soglie e cause di non punibilità (Art. 17)

Modifiche rilevanti al D.lgs. 141/2024 prevedono:

  • Nuove soglie sanzionatorie: vengono introdotti limiti economici più chiari per distinguere l’illecito amministrativo.
  • Estinzione del reato di contrabbando: possibile previo pagamento di dazi e sanzioni, prima del dibattimento di primo grado.
  • Ravvedimento operoso: non si applica la confisca se il pagamento è effettuato prima dell’accertamento.
  • Riscatto dei beni: l’Agenzia può autorizzare il riscatto dei beni confiscati a condizioni specifiche.

Estensione della definizione agevolata e norme transitorie (Art. 18–19)

Sono stati ampliati i casi in cui è ammessa la definizione agevolata delle sanzioni:

  • Applicabilità retroattiva dell’art. 17-bis del D.lgs. 472/1997 per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024.
  • Possibilità di definizione anche in caso di provvedimenti di autotutela parziale, se richiesti entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.

Registro, accertamento con adesione e sospensione termini (Art. 20–22)

  • Imposta di registro: introdotta sanzione minima di 250 euro per l’omessa registrazione e 150 euro per la tardiva registrazione, anche nei casi di imposta non dovuta.
  • Accertamento con adesione: viene estesa la procedura anche dopo un primo accertamento. Introdotte norme sulle perdite fiscali e possibilità di avvio post-controdeduzioni.
  • Sospensione termini: dal 31 dicembre 2025, non sarà più applicabile la sospensione dei termini prevista dal “Decreto Cura Italia”.

Recupero di aiuti fiscali illegittimi (Art. 23)

Viene allungato a otto anni il termine di decadenza per notificare atti di recupero di agevolazioni fiscali non conformi alla disciplina degli aiuti di Stato o de minimis, se non concesse tramite provvedimenti individuali. Le modifiche riguardano sia l’articolo 38-bis sia l’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973.

Il decreto approvato rappresenta un ulteriore passo avanti verso la piena attuazione della riforma fiscale, nel rispetto dei principi di semplificazione, certezza del diritto e maggiore collaborazione tra fisco e contribuente.

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Riforma IRPEF 2025: nuove aliquote e detrazioni per i lavoratori dipendenti

Riforma IRPEF 2025: nuove aliquote e detrazioni per i lavoratori dipendenti

Con la Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le principali novità introdotte dalla riforma IRPEF 2025, attuata con la Legge di Bilancio e il Decreto legislativo n. 192/2024. L’obiettivo della riforma è semplificare il sistema fiscale, alleggerire il carico tributario sui redditi medio-bassi e migliorare la coerenza tra ritenute e imposta effettiva. Le modifiche hanno l’obiettivo di semplificare il sistema fiscale, ridurre il carico tributario sui redditi medio-bassi e favorire la coerenza tra ritenute alla fonte e imposta dovuta in sede di conguaglio o dichiarazione.

Nuove aliquote IRPEF: solo tre scaglioni

Dal 1° gennaio 2025, l’IRPEF si applica secondo una nuova struttura a tre aliquote:

  • 23% per redditi fino a 28.000 euro
  • 35% per redditi da 28.001 a 50.000 euro
  • 43% oltre 50.000 euro

Scompare l’aliquota intermedia del 25%, generando un beneficio fiscale per la fascia 15.001–28.000 euro. Parallelamente, le detrazioni sono state rimodulate per garantire equità tra le diverse categorie di contribuenti.

Estensione della no tax area e aumento delle detrazioni

Una delle principali novità riguarda l’estensione della no tax area a 8.500 euro annui anche per i lavoratori dipendenti, uniformandola alla soglia prevista per i pensionati.

Aumenta inoltre la detrazione per lavoro dipendente, che ora è pari a:

  • 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro,
  • decresce progressivamente per redditi superiori.

Questi interventi rafforzano l’impatto redistributivo della riforma, a vantaggio dei lavoratori con redditi medio-bassi, particolarmente rilevanti per il territorio cosentino.

Welfare aziendale e fringe benefit: nuovi limiti di esenzione

La Legge di Bilancio 2025 ha ampliato le soglie di esenzione fiscale per i fringe benefit e i servizi di welfare aziendale, in particolare per i lavoratori con figli a carico. Tra i benefici esenti:

  • rimborsi per utenze domestiche (luce, gas, acqua)
  • contributi a previdenza complementare
  • benefit previsti da contratti aziendali o accordi di secondo livello
  • agevolazioni per lavoratori neoassunti che trasferiscono la residenza

Detrazioni per familiari a carico: nuovi requisiti

Le detrazioni per familiari a carico sono state aggiornate sia nei valori sia nei requisiti. Per i familiari residenti all’estero, è necessario dimostrare l’effettiva condizione di carico fiscale e il rispetto dei limiti di reddito previsti.

Premi di produttività e straordinari: confermate le agevolazioni

Restano in vigore le agevolazioni sui premi di produttività, che continuano a beneficiare dell’imposta sostitutiva del 10% nei limiti stabiliti dalla normativa.

Prorogata anche la tassazione agevolata per i compensi straordinari del personale sanitario, misura nata in fase emergenziale e ora confermata per sostenere la continuità assistenziale.

Istruzioni per datori di lavoro e sostituti d’imposta

L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative per l’applicazione delle nuove regole IRPEF da parte dei datori di lavoro: particolare attenzione è richiesta nel coordinare ritenute mensili, conguagli e Certificazione Unica (CU) per evitare disallineamenti.

Una riforma per un fisco più equo e semplice

Queste misure rientrano nel più ampio processo di riforma fiscale avviato con la legge delega n. 111/2023, che punta a semplificare il sistema tributario, ridurre gli oneri per famiglie e imprese, e favorire l’equità orizzontale e verticale.

Per approfondimenti, è possibile consultare la Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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Nuova dilazione di pagamento per cartelle e avvisi

Nuova dilazione di pagamento per cartelle e avvisi

Dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore nuove regole per la rateizzazione delle somme dovute al Fisco, introdotte dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 110 del 2024. Queste modifiche riguardano il pagamento delle cartelle e degli avvisi di accertamento, aumentando il numero di rate possibili.

Che Cosa Cambia?

Le nuove regole permettono di dilazionare il pagamento in più rate rispetto al passato, sia per debiti fino a 120 mila euro, sia per quelli superiori. Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2024, restano valide le vecchie regole.

Rateizzazioni per Importi Fino a 120 Mila Euro

Se il tuo debito è pari o inferiore a 120 mila euro, puoi chiedere la rateizzazione semplicemente dichiarando di essere in difficoltà economica temporanea.

  • Numero massimo di rate mensili:
    • Fino a 84 rate per richieste fatte nel 2025 e 2026;
    • Fino a 96 rate per richieste fatte nel 2027 e 2028;
    • Fino a 108 rate per richieste fatte dal 2029 in poi.

Puoi inviare la richiesta online tramite il servizio “Rateizza adesso” sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o tramite l’app Equiclick.

Se hai bisogno di più rate (fino a 120), dovrai documentare le tue difficoltà economiche.

Rateizzazioni per Importi Superiori a 120 Mila Euro

Per debiti superiori a 120 mila euro, è obbligatorio dimostrare la difficoltà economica. In questo caso, il numero massimo di rate mensili è 120.

Come Si Dimostrano le Difficoltà Economiche?

Le difficoltà economiche si dimostrano con:

  • ISEE per persone fisiche e ditte individuali;
  • Indici economici specifici per aziende e condomini.

Se hai subito eventi straordinari come calamita naturali o incendi, puoi presentare una certificazione di inagibilità rilasciata dal Comune.

Servizi Online e Modelli Utili

Puoi simulare il numero di rate e verificare se hai i requisiti per la rateizzazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella sezione “Rateizzazioni Documentate”. I modelli necessari (RS e RDF) sono disponibili online e possono essere inviati via PEC o consegnati agli sportelli.

Hai Bisogno di Aiuto?

Se hai dubbi o vuoi maggiori informazioni, visita il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o contatta gli sportelli territoriali.

Confcommercio Cosenza è a tua disposizione per supportarti!

Riforma fiscale. Gli incentivi per le nuove assunzioni

Riforma fiscale. Gli incentivi per le nuove assunzioni

Molto interessanti per il tessuto imprenditoriale sono le misure legate agli incentivi per le nuove assunzioni, che sono state introdotte con l’attuazione della Riforma fiscale.

Le misure sono previste dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, che reca l’attuazione del primo modulo di riforma dell’IRPEF e altre misure in tema di imposte sui redditi.

In sintesi, per il solo 2024, viene introdotta una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo del lavoro relativo all’assunzione di nuovo personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In linea generale, la misura di tale maggiorazione è pari al 20% (innalzata fino al 30%, al ricorrere di determinate condizioni, ossia la nuova assunzione di “lavoratori svantaggiati”) del menzionato costo deducibile, il quale costituirà, operativamente, una variazione in diminuzione del reddito imponibile dei soggetti beneficiari.

In altri termini, la misura costituisce l’applicazione del cosiddetto principio “più assumi, meno paghi”.

Per comprendere la reale portata dell’agevolazione, occorre individuare il contesto in cui la stessa si inserisce.

Si tratta, a ben vedere, di una novità assoluta, perfettamente coerente con i principi ed i criteri direttivi stabiliti dalla Legge Delega di Riforma fiscale.

L’incentivo per le nuove assunzioni – sebbene temporalmente limitato al 2024 – si pone nell’ambito del più ampio e generale progetto che mira ad introdurre un sistema capace di porre al centro il mondo del lavoro, grazie ad innovative misure destinate a imprese, professionisti e lavoratori.

Il sistema che, attraverso i decreti delegati, sta delineandosi, vuole essere capace di incentivare, attraverso la leva fiscale, gli investimenti nell’ambito di qualsiasi settore produttivo.

Solo grazie a tali investimenti può essere incoraggiata la competitività del sistema imprenditoriale, favorita la crescita economica e sostenuta la produttività dei dipendenti. Tra gli investimenti che la Riforma fiscale vuole favorire vi sono proprio quelli legati all’occupazione all’interno delle imprese e delle realtà professionali.

La maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti serve, dunque, a stimolare la crescita occupazionale mediante un sistema premiale rivolto ai contribuenti che, strutturalmente, effettuano un certo tipo di investimento, ossia quello sul lavoro a tempo indeterminato.

Ma non solo. Non può che contemplarsi l’introduzione di tale agevolazione contestualmente alle ulteriori novità che trovano fondamento della Delega fiscale e che mirano a favorire l’intero sistema produttivo.

Si pensi, in particolare, alle ulteriori misure fiscali che si innesteranno nel mondo del lavoro e che potranno contribuire a stabilizzare gli incrementi occupazioni.

Il riferimento è alla prossima revisione del sistema del “welfare aziendale” (nell’ambito del reddito di lavoro dipendente), che, declinato anche mediante canoni sostenibili, potrà consentire ai datori di lavoro di intervenire attivamente nel sostegno al benessere personale e familiare dei propri dipendenti e stimolarne, al contempo, la produttività.

Gli incentivi per le nuove assunzioni fanno, quindi, parte di un nuovo paradigma che – attraverso il cosiddetto “Fisco buono” e misure di tipo trasversale – intendono migliorare il sistema produttivo del Paese.

Senza dimenticare che tale paradigma sarà completato, nell’intenzione del legislatore delegante, dalla riduzione dell’aliquota IRES, di cui proprio la maggiorazione del costo del lavoro per i nuovi assunti costituisce un’anticipazione.

In conclusione, appare evidente come l’evoluzione e la crescita del sistema produttivo del Paese sia sempre più legata al “Fisco buono”, attento al mondo del lavoro, alla produttività e al benessere di imprese, professionisti e lavoratori.

Il legislatore sembra avere definitivamente avviato il processo di implementazione di tutte quelle misure fiscali (deduzioni, detassazione, decontribuzione), che possono incentivare pratiche virtuose degli operatori economici – dall’incremento della compagine occupazione, all’adozione di politiche di “welfare aziendale” – qualificabili come investimenti necessari alla crescita della singola realtà produttiva e del mondo del lavoro nel suo complesso.

Tale crescita è strettamente connessa allo sviluppo del capitale umano e al benessere dei dipendenti. Il Fisco diventa, quindi, un veicolo per convincere gli operatori economici dell’importanza, anche sociale, di destinare le proprie risorse per questi investimenti strategici.

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Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Come noto, la legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto, in alternativa agli istituti di definizione agevolata previsti dall’articolo 1, commi da 186 a 205, la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo “fuori udienza” con il beneficio di una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e l’ulteriore vantaggio di un’ampia rateazione degli importi dovuti (commi da 206 a 212 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023).

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 17, comma 2 del Dl n. 34/2023, la procedura conciliativa “fuori udienza” è stata estesa alle controversie fiscali pendenti al 15 febbraio 2023 anziché al 1° gennaio 2023 e il termine per la sottoscrizione dell’accordo è prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023.

Con la Circolare n. 9/E del 19 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull’istituto, nonché indicazioni relative ad alcuni profili procedimentali, ad integrazione di quanto già precisato in precedenza.

Di seguito, si illustrano i principali chiarimenti forniti con la circolare.

  1. Presupposti ed ambito di applicazione della conciliazione agevolata

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla pendenza della lite, ritiene sufficiente che alla data del 15 febbraio 2023, indicata dal legislatore con il nuovo DL n. 34/2023, sia stata effettuata la notifica del ricorso alla controparte, non essendo richiesto per la definizione della lite che alla medesima data sussista anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.

Riguardo alle controversie aventi ad oggetto gli atti impositivi che al 15 febbraio 2023 sono in fase di reclamo o mediazione, viene precisato che, decorsi i novanta giorni di cui all’articolo 17-bis, comma 2, Dlgs n. 546/1992, al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata della lite. La circolare specifica, inoltre, che ai fini della pendenza della lite innanzi alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado, è necessario che l’appello al 15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte, non essendo sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado.

Con riferimento alla possibilità di sottoscrivere la conciliazione agevolata, non rileva, poi, la circostanza che la proposta conciliativa sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2023, sempreché l’accordo venga sottoscritto successivamente e, comunque, entro il 30 settembre 2023.

Con riguardo all’ambito di applicazione, l’istituto interessa le controversie relative ad atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate (avvisi di accertamento, atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata). Devono, invece, considerarsi escluse dalla conciliazione agevolata sia le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso sia quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione.

  1. Oggetto e perfezionamento della conciliazione agevolata. Riduzione delle sanzioni

Come anticipato, con riguardo all’oggetto dell’istituto agevolativo, la circolare chiarisce che è ammessa la possibilità di sottoscrivere conciliazioni agevolate sulla base di proposte presentate prima della entrata in vigore della legge di bilancio 2023. Con riferimento, invece, alle controversie non ancora interessate da un procedimento conciliativo, è opportuno che la proposta sia formulata in tempo utile per consentire l’espletamento dell’istruttoria e addivenire alla conclusione dell’eventuale accordo entro il termine fissato dalla legge

Viene inoltre precisato, richiamando la circolare n. 2/E del 2023, che è ammessa la conciliazione parziale della controversia allorché l’accordo interessi una parte dell’atto impositivo impugnato.

In ipotesi di sottoscrizione di un accordo di conciliazione parziale, è preclusa la possibilità di una successiva adesione alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023, in relazione alla parte di pretesa tributaria rimasta in contestazione. Ciò, in ragione del dettato normativo che prevede la possibilità di definire le liti mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo agevolato «In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205».

Infine, in tema di sanzioni, a differenza di quanto avviene per la definizione automatica delle liti pendenti, la normativa riguardante la conciliazione agevolata non disciplina espressamente l’ipotesi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che la conciliazione agevolata non sia applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni poiché, in tal caso, il beneficio della riduzione delle penalità a un diciottesimo del minimo, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio legis.

  1. Modalità di pagamento e decadenza

Le somme dovute per la conciliazione agevolata, per intero o limitatamente alla prima rata, devo essere versate entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. Le rate successive devono essere versate, insieme ai relativi interessi, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Al riguardo, la circolare in esame ricorda che il pagamento rateale può essere effettuato in un numero di rate più esteso, considerato che è consentita la dilazione in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È invece, espressamente esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con riferimento alle somme già versate in pendenza di giudizio, il documento di prassi evidenzia che tali somme devono essere scalate da quanto dovuto a titolo di conciliazione. L’Amministrazione finanziaria precisa che, nel caso in cui le somme già versate in pendenza del giudizio siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto, per la conciliazione agevolata possa essere riconosciuto il rimborso della differenza.

Infine, viene evidenziato che l’accordo si perfeziona con il pagamento della pretesa tributaria o della prima rata: in caso contrario si decade dalla riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo. In tale ipotesi, nella fase di recupero delle residue somme dovute saranno applicate le sanzioni per omesso versamento nella misura ordinaria.

Crediti d’imposta energia anche per il 2023

Crediti d’imposta energia anche per il 2023

Il decreto “Bollette” ha prorogato anche al secondo trimestre 2023 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Vengono rimodulate le percentuali al ribasso.

Pertanto, le imprese con Potenza Disponibile pari o superiore a 4,5 kW che abbiano registrato un aumento della spesa per l’energia di almeno il 30 per cento nel I trimestre 2023, hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l’energia elettrica e pari al 45 per cento della spesa sostenuta per il gas.

Per il II trimestre 2023 invece qualora le stesse imprese abbiano registrato un aumento della spesa per l’energia di almeno il 30 per cento, avranno diritto ad un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’energia elettrica e pari al 20 per cento della spesa sostenuta per il gas.

I crediti d’imposta possono essere utilizzati solo in compensazione mediante il modello F24 entro e non otre il 31 dicembre 2023.

Confcommercio Cosenza propone alle imprese associate il servizio di calcolo dei crediti di imposta attraverso il proprio “Sportello Energia”.

I nostri uffici sono a disposizione degli associati per raccogliere la necessaria documentazione e realizzare il calcolo dei crediti di imposta loro spettanti.