Confcommercio: “bene l’estensione di Resto al sud al commercio”

Confcommercio: “bene l’estensione di Resto al sud al commercio”

Approvato un emendamento al decreto legge Infrastrutture, per inserire il commercio tra le attività per cui possono essere richieste le agevolazioni di “Resto al Sud”.

“Bene l’estensione al settore del commercio dell’incentivo Resto al Sud’, è una buona scelta nel segno della ripresa e della resilienza”. Confcommercio commenta l’approvazione, avvenuta ieri alla Camera nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto legge “Infrastrutture”, dell’emendamento con cui si procede all’inserimento del commercio tra le attività per cui possono essere richieste le agevolazioni di “Resto al Sud”.

“Giusta l’attenzione riservata al tema – prosegue la nota –  dal Governo, a partire dalla Ministra Mara Carfagna, e dal Parlamento. Si tratta, infatti, di un aiuto concreto (contributo a fondo perduto e finanziamento bancario garantito a tasso zero) per i soggetti compresi tra i 18 ed i 55 anni che – in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 ed in alcuni comuni localizzati in isole minori del Centro-Nord – scelgano di avviare un’attività imprenditoriale o professionale”.

Finalità

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti attività economiche:

  • attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
  • turismo;
  • attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria);
  • commercio (emendamento approvato ma provvedimento non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pertanto non ancora attivo. E’ necessario attendere il completamento dell’iter di conversione del D.L. 121/2021).

Sono escluse le attività agricole.

Beneficiari

Possono accedere alla misura i soggetti maggiorenni con età inferiore ai 56 anni (salvo il caso di alcuni comuni del cratere sismico del Centro-Italia come sopra specificato) che:

  • sono residenti nelle aree indicate o che trasferiscono la residenza entro 60 giorni (120 giorni se residenti all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria;
  • non sono titolari di altre attività d’impresa al 21 giugno 2017;
  • non hanno ricevuto altre agevolazioni sull’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio;
  • al momento dell’approvazione della domanda non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per tutta la durata del finanziamento.

Le attività economiche devono essere state costituite dopo il 21 giugno 2017 o, per le imprese costituende, la costituzione deve avvenire entro 60 giorni (120 giorni in caso di residenza all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria.

Possono accedere all’agevolazione anche i liberi professionisti (in forma societaria o individuale) che non risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta (codice Ateco non identico fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche).

Spese ammissibili

Le spese ammesse a finanziamento sono:

  • ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa);
  • macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
  • programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la telecomunicazione;
  • spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative) – massimo 20% del programma di spesa.

Non sono ammissibili le spese di progettazione e promozionali, le spese per le consulenze e per il personale dipendente.

Agevolazioni

Per le imprese costituite in forma individuale l’importo massimo concedibile è pari a 60.000 euro.

Per le imprese costituite in forma societaria, l’importo massimo concedibile è di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci.

Le agevolazioni coprono fino al 100% delle spese, attraverso:

  • il 50% di contributo a fondo perduto;
  • il 50% di finanziamento bancario a tasso zero garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia. Il finanziamento bancario è concesso solo da istituti di credito che aderiscono alla convenzione ABI-Invitalia, riscontrabili al seguente link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/elenco-banche-finanziatrici
  • Inoltre, per sostenere il fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto pari a 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale e fino a un massimo di 40.000 euro per le società.

Tale contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.

Le agevolazioni sono concesse a valere sul regolamento UE n. 1407/2013 relativo al Regime de minimis.

Procedura

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma web di Invitalia, ed è necessario essere in possesso di SPID, firma digitale e posta elettronica certificata (PEC).

Al termine della compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico.

Le domande vengono valutate in ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni dalla data di presentazione (salvo eventuali richieste di integrazione dei documenti).

Invitalia verifica il possesso dei requisiti e poi esamina nel merito le iniziative, anche attraverso un colloquio con i proponenti.

Non ci sono bandi, scadenze o graduatorie, pertanto l’invio delle domande è sempre possibile, salvo interruzione per esaurimento risorse.

Avviso pubblico ristori agenzie di viaggio. Istanza bando 15 settembre 2020

Avviso pubblico ristori agenzie di viaggio. Istanza bando 15 settembre 2020

È stata pubblicata sul sito web del Ministero del Turismo la comunicazione contenente il testo dell’Avviso pubblico con il quale, secondo le modalità descritte all’articolo 3, commi 9-15, del decreto ministeriale 24 agosto 2021, le risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 1 lettera b) dello stesso decreto ministeriale, vengono assegnate automaticamente ai soggetti che hanno presentato istanza di contributo in base al decreto dirigenziale 15 settembre 2020, rep. 35, recante Avviso pubblico ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 403.

La comunicazione contiene, oltre al citato Avviso pubblico, 3 allegati.

L’allegato 1 è costituito dall’elenco dei beneficiari del contributo, che è definito “contributo teorico” in quanto lo stesso deve essere verificato mediante inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, sulla base delle concessioni già maturate da parte del singolo beneficiario.

L’allegato 2 rimanda al modulo che i potenziali beneficiari, che avessero avuto modifiche di codice IBAN rispetto alle precedenti erogazioni di ristori di cui al bando del 2020, dovranno compilare e inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata mailto:dir.programmazione@pec.ministeroturismo.gov.itponendo, nell’oggetto della comunicazione la frase “Fondo 128 milioni-comunicazione IBAN”.

L’allegato 3 rimanda al testo del modulo “Format aiuti di Stato” che le imprese evidenziate in giallo nell’elenco di cui all’allegato 1 dovranno compilare e inviare – entro il termine massimo di 10 giorni continuativi dal 28 ottobre corrente anno – all’indirizzo di posta elettronica certificata mailto:dir.programmazione@pec.ministeroturismo.gov.it.

A supporto dei soggetti ai quali è richiesta la compilazione di quest’ultimo allegato, sono pubblicate nella comunicazione anche delle istruzioni per la compilazione.

Ristori perdite guide e accompagnatori turistici

Ristori perdite guide e accompagnatori turistici

Il Ministero del Turismo ha pubblicato sul proprio sito la comunicazione che riporta il testo dell’Avviso Pubblico riguardante l’assegnazione e l’erogazione di contributi per guide turistiche e accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati assegnatari del contributo di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 2020, n. 440.

L’Avviso pubblico riguarda dunque, esclusivamente la ripartizione dei contributi di cui all’articolo 4 commi da 1 a 4 del Decreto Ministeriale 24 agosto, per 10 milioni di euro, destinati a guide turistiche e accompagnatori turistici. Tanto è indicato all’articolo 1 del provvedimento in oggetto.

Articolo 2 – beneficiari–Tali soggetti devono, all’atto della pubblicazione dell’Avviso Pubblico in analisi e quindi il 21 ottobre del corrente anno, avere domicilio fiscale in Italia ed essere titolari di partita IVA attiva in relazione ad una delle attività identificate da codici ATECO 79.90.20, ATECOFIN 2004 63302, ATECOFIN 1993 6330-A, ATECOFIN 1993 6330B quale attività prevalente: tale requisito deve essere posseduto da prima del 23 febbraio 2020. Inoltre devono essere in regola con l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020, con la normativa antimafia, non essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, né essere stati destinatari di decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale. Devono altresì essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa, fiscale e contributiva, non avere superato, alla data della presentazione della domanda di agevolazione, il massimale de minimis ed, in fine, devono essere in possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento dell’attività di guida turistica o di accompagnatore turistico i.

L’articolo 3 – Istanza, contenuti e modalità di presentazione – al comma 1 stabilisce che le istanze di accesso al contributo dovranno essere presentate, con procedura automatizzata, su apposita piattaforma telematica certificata che sarà raggiungibile attraverso un link che verrà successivamente pubblicato sul sito web del Ministero del Turismo una settimana prima dell’apertura della funzione di caricamento dati per la presentazione. Dopo l’indicazione, al comma 2, delle modalità che consentiranno l’accesso alla piattaforma e dei servizi che in essa saranno resi disponibili, come la delega di presentazione a soggetto terzo, il rilascio di dichiarazioni in autocertificazione, la firma digitale della domanda e il rilascio ricevuta di presentazione, al comma 3 si specifica che lo sportello telematico consentirà l’invio di una sola istanza di contributo per ogni interessato, indicando anche la possibilità di correggere l’istanza presentata previo annullamento di quella precedente. Con l’accesso al sistema sarà possibile scaricare un manuale operativo di ausilio alla presentazione.

Borsa di Studio “Maria Cocciolo”. Pubblicato l’esito della selezione

Borsa di Studio “Maria Cocciolo”. Pubblicato l’esito della selezione

Si è svolto il giorno 11 ottobre alle ore 15:00, presso la sede di Confcommercio Cosenza in via Alimena 14, il colloquio orale per il conferimento di n° 1 (uno) contratto individuale di collaborazione Confcommercio Cosenza – Discag Unical.

La Commissione paritetica, subito dopo il termine della prova, si è riunita per l’attribuzione del relativo punteggio e redigere la graduatoria complessiva.

Il verbale della commissione con l’esito della selezione

Contributi imprese turistiche: apertura piattaforma

Contributi imprese turistiche: apertura piattaforma

Il Ministero del Turismo con sua comunicazione informa dell’apertura delle piattaforme per la presentazione di domande di contributo per Agenzie di viaggio, gestori siti speleologici, agenzie di animazione e imprese turistico ricettive. Nello specifico la comunicazione riguarda:

  • Agenzie di Viaggio e Tour Operator che non hanno presentato un’istanza di contributo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020;
  • Enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte (tutti);
  • Agenzie di animazione per feste e villaggi turistici (tutti);
  • Imprese turistico-ricettive con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 10milioni di euro.

Le istanze potranno essere compilate e trasmesse on-line a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2021 fino alle ore 17:00 del giorno 29 ottobre 2021.

L’assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze e sarà definita a seguito dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute nel periodo sopra indicato.

Lo sportello telematico sul quale presentare le istanze sarà disponibile all’indirizzo https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it/

Si potrà accedere alla piattaforma attraverso le credenziali SPID2 o CNS e seguendo le istruzioni per la compilazione dell’istanza. Al termine della compilazione sarà possibile scaricare la distinta che dovrà essere firmata digitalmente (in formato CAdES), caricata e trasmessa sempre tramite lo sportello.

A partire dalle ore 12:00 del 15 ottobre sarà, inoltre, attivo un canale di assistenza, telefonica e via mail, i cui riferimenti verranno comunicati nella stessa giornata.

Per ulteriori informazioni rivolgiti ai nostri uffici.

Contributo a fondo perduto per il sostegno alle attività economiche chiuse

Contributo a fondo perduto per il sostegno alle attività economiche chiuse

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021 il decreto 9 settembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze che dà attuazione al “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, la cui dotazione è di 140 milioni di euro per l’anno 2021. Il decreto individua i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo, l’ammontare dell’aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione.

I beneficiari del contributo a fondo perduto sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che:

a) alla data del 23 luglio 2021 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nello specifico, ci si riferisce ai beneficiari che svolgono come attività prevalente quella prevista dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”. In favore di tali soggetti sono stati stanziati 20 milioni di euro del Fondo;

b) alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto–legge 25 maggio 2021, n. 73), svolgono, come attività prevalente, un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato al decreto interministeriale, rispetto alla quale hanno registrato la chiusura nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73), per un arco temporale complessivo di almeno cento giorni;

c) alla data di presentazione dell’istanza risultano titolari di partiva IVA attiva prima della data del 23 luglio 2021 per i soggetti di cui alla precedente lette a) e prima della data 25 maggio 2021 per i soggetti di cui alla lettera b);

d) sono residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

e) non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Sono esclusi dalla platea dei beneficiari gli enti pubblici e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (così come definiti dall’articolo 162-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR).

La quota di 20 milioni di euro destinata alle discoteche, sale da ballo night-club e simili è ripartita prioritariamente in egual misura tra le imprese che presentano domanda di concessione del contributo, nel rispetto del limite massimo per ciascun soggetto beneficiario pari a 25 mila euro.

I rimanenti 120 milioni di euro del Fondo sono ripartiti tra i soggetti riportati nell’allegato 1 al decreto interministeriale nella seguente misura, modulata per classi di ricavi/compensi:

  • 3.000 euro per i soggetti con ricavi e compensi fino a 400.000 euro;
  • 7.500 euro, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 12.000 euro, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro.

Ai fini della quantificazione del contributo, rilevano i ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta 2019. In caso di soggetto beneficiario di nuova costituzione, che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel 2019, il contributo è convenzionalmente concesso nella misura di 3.000 euro.

In caso di incapienza del Fondo rispetto alle richieste dei soggetti beneficiari, successivamente al termine ultimo di presentazione delle domande di concessione, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di 3.000, si procederà alla riduzione in modo proporzionale del contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Il contributo, erogato dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

I soggetti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate, con le modalità ed entro i termini di presentazione che verranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Nell’allegato 1 del decreto interministeriale è contenuto l’elenco dei Codici ATECO prevalenti dei soggetti ammissibili al contributo, di cui alla precedente lettera b):

47.78.31 – Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte);

49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburban;

56.21.00 – Catering per eventi, banqueting;

59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica;

79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento;

82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere;

85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi;

85.52.01 – Corsi di danza;

90.01.01 – Attività nel campo della recitazione;

90.01.09 – Altre rappresentazioni artistiche;

90.02.09 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;

90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;

91.02.00 – Attività di musei;

91.03.00 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;

92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;

92.00.09 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;

93.11.10 – Gestione di stadi;

93.11.20 – Gestione di piscine;

93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti;

93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi n.c.a. (non codificato altrove);

93.13 – Gestione di palestre;

93.21 – Parchi di divertimento e parchi tematici;

93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili;

93.29.30 – Sale giochi e biliardi;

93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a. (non codificato altrove);

96.04 – Servizi dei centri per il benessere fisico;

96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.