Promozione e valorizzazione del territorio. Un progetto per “la Sila Grande”

Promozione e valorizzazione del territorio. Un progetto per “la Sila Grande”

La Camera di commercio di Cosenza rientra come partner del Ministero del Turismo, di Unioncamere ed di ISNART per la realizzazione di un progetto di valorizzazione e promozione del settore turistico, dei territori e delle produzioni di qualità in collaborazione con gli attori territoriali della “Sila Grande”.

La partnership ha come obiettivo quello di offrire strumenti di comunicazione coordinati che permettano di mettere in evidenza, attraverso i racconti di esperienze, i luoghi, gli scorci e la vita locale, meno noti al turismo di massa. Un viaggio per il turista che risulti memorabile e fruibile ancor prima della partenza.

Pertanto, la Camera di commercio di Cosenza promuove questo progetto e chiede ai soggetti interessati e localizzati nei comuni di San Giovanni in Fiore, Spezzano della Sila, Casali del Manco, Celico, Aprigliano ed Acri di inviare la propria manifestazione di interesse, compilando il modulo di adesione ed il modulo di consenso privacy e di inviare il tutto all’indirizzo mail agendadigitale@cs.camcom.it entro e non oltre il 31 gennaio 2022.

I settori coinvolti nella procedura di selezione sono i seguenti:

  • Alberghiero e Agroalimentare (strutture ricettive, ristoranti, bar, enoteche, panifici, aziende agricole, produttori locali);
  • Tours & Activity (guide turistiche o ambientali certificate, gestori di attrazioni e parchi, fattorie biologiche e/o didattiche, operatori del pescaturismo, gestori di attività acquatiche gestori di attività culturali e/o workshop creativi, gestori di attività enogastronomiche, operatori di ippoturismo);
  • Locals (personalità tipiche del territorio legate a produzioni ed attività territoriali, profondi conoscitori della realtà territoriale anche da punti di vista diversi dal turismo, persone provenienti da altre parti d’Italia o del mondo che siano venuti a vivere sul territorio, anziani o giovani del posto disposti a raccontarsi nelle motivazioni di vita nel territorio o che descrivano le motivazioni per le quali sono rimasti sul territorio).

I soggetti aderenti all’iniziativa, contribuiranno attivamente alla progettazione del materiale relativo al territorio di appartenenza (attraverso la partecipazione gratuita ai workshop ed alle attività formative previste dal progetto – già pianificati nelle prime settimane di febbraio 2022). Inoltre, nel corso delle attività verrà illustrato il materiale destinato alla comunicazione, che potrà poi essere utilizzato seguendo linee guida.

Nella manifestazione di interesse, inoltre, verrà richiesto all’operatore di indicare un breve testo “motivazionale” indicando (in max 5 righe), quali sono le motivazioni che lo spingono a partecipare e a contribuire a questa iniziativa, ovvero il legame e il rapporto che nutre verso il territorio che vive.

I dati anagrafici e di contatto raccolti nelle manifestazioni di interesse, saranno trattati per come indicato sull’informativa privacy, di cui è necessario prestare il consenso insieme alla autorizzazione-liberatoria relativa ai materiali utilizzati e realizzati nel corso delle attività di progetto.

Esprime grande soddisfazione per questo progetto Antonella Tarsitano, Presidente del Comitato per la promozione della cultura e del turismo della Camera di Commercio di Cosenza e dell`Associazione Territoriale Confcommercio Sila Grande, la quale dichiara che: “sarà importante la partecipazione di un vasto numero di operatori per rilanciare l’immagine del nostro altopiano e dare una nuova e differente visione del nostro territorio”.

Credito d’imposta per digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Credito d’imposta per digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

È stata pubblicata sul sito web del Ministero del Turismo in data 4 gennaio la comunicazione contenente il testo del decreto interministeriale del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 – “Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator” – del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

Il decreto riporta le modalità applicative per la fruizione del credito d’imposta, con particolare riferimento ai soggetti e tipologie di interventi ammessi, alle soglie massime di spesa ammissibile – inclusi i criteri di verifica e accertamento dell’effettività –  alle procedure per l’ammissione, il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta, alle procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo dell’incentivo e, infine, alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa e il raggiungimento degli obiettivi della Misura 4.2 “Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche,” inserita nella Missione 1 Componete 3 del PNRR, alla cui realizzazione concorre l’intervento analizzato in questa sede.

In particolare, il limite di spesa complessivamente fissato per l’intervento in esame corrisponde a 98 milioni di euro – eventualmente integrabili con sopravvenienze di ulteriori risorse unionali, statali e/o regionali – ripartito in 18 milioni di euro per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 60 milioni per il 2025, con una riserva del 40% per interventi da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Alcune fra le principali indicazioni e prescrizioni:

  • I soggetti beneficiari sono agenzie di viaggi e tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.
  • Il credito d’imposta è riconoscibile fino al 50% dei costi per le spese digitalizzazione, entro l’importo massimo complessivo cumulato di 25.000,00 per ciascun soggetto.
  • Tali costi devono essere sostenuti nel periodo che intercorre dal 7 novembre 2021 – data di entrata in vigore del decreto legge 152/2021 – al 31 dicembre 2024.
  • Gli interventi ammissibili: impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità, servizi relativi alla formazione.
  • Le imprese interessate potranno presentare le domande al Ministero del turismo esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma online le cui modalità di accesso verranno rese note, con comunicazione pubblica/Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Per maggiori informazioni potete contattare i nostri uffici.

Fondo a sostegno dell’impresa femminile – aggiornamenti

Fondo a sostegno dell’impresa femminile – aggiornamenti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (14 dicembre) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione del Fondo a sostegno dell’impresa femminile, finalizzato a promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile, la massimizzazione del contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il Fondo a sostegno dell’impresa femminile è istituito con uno stanziamento iniziale di 40 milioni di euro. Esso è inserito anche tra le linee di intervento del Ministero dello sviluppo economico nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede complessivamente 400 milioni a sostegno dell’imprenditoria femminile.

Il decreto definisce la ripartizione della dotazione finanziaria iniziale del Fondo tra le tipologie di interventi previste dalla legge, le modalità di attuazione dei predetti interventi, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni e le attività di monitoraggio e controllo.

Con un successivo provvedimento del Ministro dello sviluppo economico saranno indicati i termini di apertura per la presentazione delle domande attraverso cui richiedere le agevolazioni.

Le linee di azione del Fondo sono rappresentate da:

  • incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
  • incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili;
  • azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile.

La dotazione finanziaria, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, è così ripartita:

  • € 8.200.000 per interventi relativi all’avvio di nuove imprese previsti dal Capo II del decreto ministeriale, di cui il 60% è riservato alle imprese femminili costituite in forma di impresa individuale o alle lavoratrici autonome;
  • € 25.600.000 destinato agli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal Capo III;
  • per le azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile di cui al Capo V sono destinati € 6.200.000.

Al fine di massimizzarne l’efficacia e l’aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, il Ministero e il Soggetto gestore (Invitalia) promuovono la collaborazione con le regioni e gli enti locali, le associazioni di categoria, il sistema camerale e i comitati per l’imprenditoria femminile.

Le agevolazioni di cui ai capi II (Nascita) e III (Sviluppo e consolidamento) sono concesse ai sensi dell’art. 22 del regolamento GBER (Reg. UE n. 651/2014). Qualora i soggetti richiedenti non soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo del Gber, le agevolazioni sono concesse in regime de minimis.

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti della rispettiva disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese femminili con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Le lavoratrici autonome non tenute all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, devono essere in possesso unicamente della partita IVA, aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatti salvi l’avvenuta iscrizione all’ordine professionale di riferimento, ove necessaria per l’esercizio dell’attività professionale interessata.

Possono presentare domanda di acceso alle agevolazioni anche le persone fisiche che intendono costituire una impresa femminile. In tal caso, l’ammissione alle agevolazioni è subordinata alla trasmissione, da parte delle richiedenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito della valutazione della documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa o, in caso di avvio di attività libero professionali, l’apertura della partita IVA.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Per maggiori informazioni contatta i nostri uffici allo 098477181.

Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto perequativo

Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto perequativo

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2021, è stato approvato, il modello, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per fruire del c.d. contributo a fondo perduto perequativo di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27 del Decreto legge n. 73 del 2021 (decreto “Sostegni-bis”).

Il contributo perequativo è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del contribuente che possiede i requisiti previsti.

Il suddetto contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Sono esclusi dal beneficio gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

L’importo del contributo è commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto dell’emergenza Covid-19 già percepiti.

Quale condizione per fruire del beneficio il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate. In particolare, tale percentuale è stata stabilita con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021 con le seguenti modalità:

  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.

L’importo del contributo riconosciuto non può, in ogni caso, superare 150.000 euro.

L’Istanza può essere trasmessa dal 29 novembre al 28 dicembre 2021, direttamente dal richiedente o mediante intermediari già delegati al cassetto fiscale oppure al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Per orientare il contribuente in merito alle regole da seguire per l’utilizzo del contributo “perequativo”, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un’apposita guida operativa che è disponibile nella nostra Area Riservata.

Aggiornamento. Ristori guide turistiche e accompagnatori turistici

Aggiornamento. Ristori guide turistiche e accompagnatori turistici

In attuazione di quanto disposto all’articolo 3 dell’Avviso pubblico ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 24 agosto 2021, prot. n. SG/243 è stata pubblicata sul sito web del Ministero del Turismo la comunicazione che informa in merito all’apertura della piattaforma per la presentazione delle istanze di contributo in favore di guide e accompagnatori turistici non risultati assegnatari del contributo di cui al decreto ministeriale del 2 ottobre 2020, n.440 e titolari di codice ATECO 79.90.20, ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività prevalente.

La comunicazione informa che le istanze potranno essere compilate e trasmesse on line utilizzando lo sportello telematico https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 novembre 2021 e fino alle ore 17:00 del giorno 24 novembre 2021.

ULTERIORE PROROGA AL 6 DICEMBRE 2021 ORE 12:00.

Allo sportello telematico/piattaforma si accederà attraverso le credenziali SPID o CNS, per poi  seguire le istruzioni per la compilazione dell’istanza ivi riportate generando, a termine compilazione, la domanda in formato PDF su cui apporre la firma digitale o, in alternativa, la firma autografa.

L’assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze e sarà definita, a seguito dell’istruttoria effettuata, sulle istanze pervenute nei termini di scadenza temporale di cui sopra.

La comunicazione conclude informando che, a partire dalle ore 12:00 del 15 novembre, verrà reso disponibile un canale di assistenza, telefonica e via mail. I riferimenti di tale servizio di assistenza verranno resi noti il giorno stesso, per cui invitiamo gli interessati a monitorare il sito istituzionale del Ministero https://www.ministeroturismo.gov.it

Contributo fondo perduto per le start up

Contributo fondo perduto per le start up

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2021, sono state definite le regole per beneficiare del contributo a fondo perduto per i contribuenti colpiti dall’emergenza Covid-19 che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019.

Per accedere al beneficio non occorre che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto al 2019, come per il contributo previsto dall’articolo 1 del decreto Sostegni; tuttavia occorre essere in possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso articolo tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10milioni di euro. Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto, mentre restano esclusi dall’agevolazione gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

I contributi, invece, spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Secondo le indicazioni fornite dal provvedimento direttoriale, per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda, dal 9 novembre al 9 dicembre 2021, in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante apposito intermediario.

Il contributo è previsto nella misura massima di mille euro e il valore dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

Con il provvedimento in esame viene specificato che l’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

L’istanza contiene, inoltre, le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

Circa le modalità di fruizione del beneficio, il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o, in alternativa, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza (tra i controlli vi è quello della verifica dell’inizio dell’attività d’impresa nel corso del 2019 in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello sull’intestazione dell’Iban).