Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 25 gennaio 2022, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, del credito d’imposta istituito dal decreto “Sostegni” in merito al versamento del canone speciale Rai (articolo 6, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69).
Come noto, tale disposizione, prevede, per il 2021, l’esonero del canone Rai per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore.
Qualora il canone sia stato pagato, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 100 per cento dell’eventuale importo versato antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni” (22 marzo 2021).
Tanto premesso – accogliendo le istanze della Confederazione – per consentire, a coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 entro e non oltre il 22 marzo 2021, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, con la risoluzione in esame, è istituito il seguente codice tributo:
- “6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.
Il credito è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e il modello F24 va presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.