L’Assegno sociale, che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale, è destinato:
- ai cittadini italiani;
- ai cittadini comunitari iscritti all’Anagrafe del comune di residenza;
- ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007);
- ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
La prestazione non è:
- reversibile ai familiari superstiti;
- esportabile;
- cedibile;
- sequestrabile;
- pignorabile.
Assegno sociale: requisiti
Per ottenere l’assegno tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare le seguenti condizioni:
- 67 anni di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva in Italia;
- requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.
Il pagamento dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.
Qual è l’importo dell’assegno?
L’importo dell’assegno per il 2025 è pari a 538,69 euro per 13 mensilità. Il soggetto richiedente deve avere un reddito annuo inferiore a 7.002,97 euro se non coniugato, elevato a 14.005,94 euro se è coniugato.
Hanno diritto all’assegno in misura intera (538,69 euro per 13 mensilità):
- i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
- i soggetti coniugati che hanno un reddito coniugale inferiore all’importo totale annuo dell’Assegno sociale (7.002,97 euro).
Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:
- i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo totale annuo dell’Assegno sociale;
- i soggetti coniugati che hanno un reddito coniugale compreso tra l’ammontare annuo dell’Assegno (7.002,97 euro) e il doppio dell’importo annuo dell’Assegno (14.005,94 euro).
L’assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF. Si ricorda che per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, se non obbligati alla dichiarazione dei redditi ordinaria.
In caso di assenza del titolare della prestazione dal territorio nazionale, l’Assegno sociale viene sospeso se il soggiorno all’estero si protrae per più di 29 giorni continuativi e la sospensione opera dal momento in cui ci si allontana dal territorio italiano.
Se la sospensione si protrae per più di un anno, la prestazione è revocata.
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