Con il Provvedimento del 6 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate detta agli uffici territoriali i criteri attuativi per il rinvio della notifica degli atti impositivi e degli avvisi bonari emessi nel 2020, previsto dal DL n. 34 del 2020 (decreto “Rilancio”), come modificato da ultimo dal DL n. 41 del 2021 (decreto “Sostegni”).
Come noto, l’articolo 157 del decreto “Rilancio” ha previsto che:
- gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono emessi dagli uffici entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022;
- gli atti e le comunicazioni di cui al comma 2, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022;
- per gli atti e le comunicazioni caratterizzati da indifferibilità e urgenza e nei casi in cui l’emissione dell’atto è necessaria al perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, la notifica può essere effettuata senza tener conto delle deroghe in precedenza citate.
Tanto premesso, il provvedimento dell’Agenzia, come previsto dall’art. 157, comma 6, del Decreto “Rilancio” e tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 5 del Decreto “Sostegni” (Definizione agevolata per operatori economici che hanno subito una grave perdita di fatturato), individua le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che – distribuendo le attività in un arco temporale più ampio – sia reso agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.
In particolare, viene previsto che gli atti siano notificati in modalità possibilmente uniforme, seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di emissione.
Gli uffici terranno conto dei carichi di lavoro assegnati, attese le risorse umane a disposizione. In fase di pianificazione delle attività, gli uffici terranno altresì conto anche degli effetti sui soggetti di cui si avvarranno per la notifica degli atti (messi, operatori postali) in modo da evitare per quanto possibile agli stessi incrementi significativi dei carichi di lavoro.
In ogni caso è fatta salva la deroga nei casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Inoltre, il provvedimento prevede che la notificazione degli atti e l’invio delle comunicazioni di cui al comma 2 dell’art. 157 del decreto “Rilancio” siano distribuiti nel periodo indicato tenendo conto anche delle notificazioni degli atti, degli invii delle comunicazioni e della messa a disposizione degli inviti elaborati dopo il 31 dicembre 2020, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 157, nonché tenendo conto dei tempi necessari all’espletamento delle attività propedeutiche all’esercizio della riscossione.