È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2025 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 22 settembre 2025 recante disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.
Il provvedimento introduce criteri e modalità aggiornati per il rilascio delle autorizzazioni, anche alla luce del processo di digitalizzazione che partirà dal 1° gennaio 2026, con l’obiettivo di rendere più snella e trasparente la gestione delle pratiche.
Tipologie di autorizzazioni e soggetti interessati
Le autorizzazioni internazionali possono essere:
- Bilaterali: consentono il trasporto di merci tra Italia e un singolo Paese non UE, sia in entrata che in uscita, secondo gli accordi bilaterali vigenti.
- Multilaterali (CEMT/ITF): permettono alle imprese autorizzate di effettuare trasporti internazionali in più Paesi aderenti alla CEMT con un unico titolo, valido annualmente o per periodi limitati.
- Di transito: abilitano al passaggio attraverso uno o più Stati esteri senza effettuare carico o scarico di merci, necessarie quando si attraversano Paesi terzi per raggiungere la destinazione finale.
Possono richiederle:
- imprese di autotrasporto in conto terzi iscritte al REN e all’Albo nazionale degli autotrasportatori, i cui gestori siano titolari di attestato di idoneità per trasporti internazionali;
- consorzi e cooperative a proprietà divisa (con indicazione delle imprese aderenti nella domanda);
- imprese con licenza di trasporto in conto proprio o con veicoli immatricolati ad uso proprio, con massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate.
In ogni caso, i veicoli devono essere nella disponibilità dell’impresa a titolo di proprietà, leasing, usufrutto, vendita con riserva di proprietà o noleggio senza conducente.
Criteri di rilascio e rinnovo
Il rilascio delle autorizzazioni spetta alla Divisione competente per l’autotrasporto internazionale di merci presso la Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del MIT.
Le autorizzazioni possono essere concesse a titolo precario o in assegnazione fissa. Ai fini del calcolo delle assegnazioni, viene stabilito che dodici autorizzazioni CEMT di breve durata equivalgono a un’autorizzazione CEMT annuale.
Il Decreto definisce inoltre:
- i criteri per il rinnovo delle autorizzazioni;
- la formazione delle graduatorie per l’assegnazione;
- le modalità di presentazione delle domande.
Termini di presentazione delle domande
- 31 ottobre dell’anno precedente: istanze di rinnovo e graduatoria CEMT;
- 30 settembre dell’anno precedente: domande di rinnovo e conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni bilaterali;
- senza limiti temporali: richieste di autorizzazioni bilaterali a titolo precario e autorizzazioni CEMT per traslochi (masserizie).
Le istanze devono essere trasmesse esclusivamente via PEC al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto – Divisione 7, allegando le ricevute PagoPA relative all’imposta di bollo e ai diritti di motorizzazione.
Il Decreto MIT 22 settembre 2025 segna un passaggio importante verso la digitalizzazione delle procedure autorizzative per il trasporto internazionale delle merci. Le imprese di autotrasporto sono chiamate ad adeguarsi tempestivamente ai nuovi criteri e alle scadenze previste, in vista dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2026.
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