È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025 il Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, contenente disposizioni integrative e correttive nell’ambito della riforma fiscale. Il provvedimento introduce modifiche significative su adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso e sistema sanzionatorio, ed entra in vigore il 13 giugno 2025.
Regime forfetario e redditività
L’art. 1 del decreto conferma, fino alla pubblicazione dei nuovi coefficienti basati sulla classificazione ATECO 2025, l’utilizzo dei coefficienti di redditività attuali da parte dei contribuenti in regime forfetario.
Fatturazione sanitaria verso privati
L’art. 2 rende definitivo il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, salvaguardando la riservatezza dei dati personali dei pazienti.
Ricarica veicoli elettrici e trasmissione corrispettivi
Con l’art. 3 vengono introdotte norme specifiche per la trasmissione dei corrispettivi relativi alla ricarica dei veicoli elettrici. Si prevede l’intervento dell’Agenzia delle Entrate per definire i dettagli tecnici e sanzioni aggiornate per inadempienze.
Certificazioni Uniche e dichiarazioni precompilate
L’art. 4 modifica i termini per l’invio delle CU relative a redditi da lavoro autonomo e provvigioni:
- Entro il 31 marzo per l’anno 2025;
- Entro il 30 aprile, a partire dal 2026.
Contestualmente, la dichiarazione precompilata per i titolari di partita IVA sarà disponibile dal 20 maggio, anziché dal 30 aprile.
Trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria
L’art. 5 stabilisce, a partire dal 2025, l’invio annuale e non più semestrale dei dati delle spese sanitarie.
Versamento IVA per forfettari
L’art. 6 introduce una semplificazione per i forfettari che effettuano acquisti intracomunitari: il versamento dell’IVA dovrà avvenire entro il 16 del secondo mese successivo alla fine del trimestre.
Concordato Preventivo Biennale (CPB): novità e abrogazioni
Dal 2025, l’art. 7 abroga il CPB per i contribuenti in regime forfetario, a causa della scarsa adesione registrata nel 2024. Contestualmente, l’art. 8 introduce nuove aliquote per l’imposta sostitutiva in caso di scostamenti superiori a 85.000 euro tra reddito effettivo e concordato:
- 43% per soggetti IRPEF;
- 24% per soggetti IRES.
Cause di esclusione e cessazione dal CPB
L’art. 9 specifica ulteriori cause di esclusione e decadenza dal CPB per professionisti associati o soci di società tra professionisti che non aderiscono in modo coerente al concordato.
Interpretazioni autentiche e semplificazioni
Gli articoli 10 e 12 chiariscono i casi rilevanti di conferimento ai fini dell’esclusione dal CPB e semplificano l’iter di approvazione delle metodologie di calcolo.
Modifiche procedurali
- Art. 11: proroga del termine per aderire al CPB (al 30 settembre per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
- Art. 13: esclude il costo del lavoro incrementale dal calcolo del reddito concordato.
- Art. 14: introduce soglie differenziate per i contribuenti più affidabili, in ottica premiale.
Contenzioso tributario: digitalizzazione e semplificazione (Art. 16)
L’articolo introduce modifiche migliorative ai D.lgs. 220/2023 e 175/2024, per potenziare l’efficienza del processo tributario telematico. In particolare:
- Atti digitali: il difensore deve attestare la conformità della copia informatica al documento analogico. In mancanza, il giudice ne disattende il contenuto.
- Pronuncia del dispositivo: viene chiarito che il Presidente può darne lettura immediata o riservarne il deposito entro sette giorni.
- Rimborsi: il contribuente ha diritto al rimborso anche dopo la conclusione del primo grado di giudizio.
- Pec per messa in mora: l’atto può essere inviato digitalmente nel giudizio di ottemperanza.
- Conciliazione fuori udienza: si estende ai ricorsi pendenti in Cassazione al 4 gennaio 2024.
Sistema doganale e accise: nuove soglie e cause di non punibilità (Art. 17)
Modifiche rilevanti al D.lgs. 141/2024 prevedono:
- Nuove soglie sanzionatorie: vengono introdotti limiti economici più chiari per distinguere l’illecito amministrativo.
- Estinzione del reato di contrabbando: possibile previo pagamento di dazi e sanzioni, prima del dibattimento di primo grado.
- Ravvedimento operoso: non si applica la confisca se il pagamento è effettuato prima dell’accertamento.
- Riscatto dei beni: l’Agenzia può autorizzare il riscatto dei beni confiscati a condizioni specifiche.
Estensione della definizione agevolata e norme transitorie (Art. 18–19)
Sono stati ampliati i casi in cui è ammessa la definizione agevolata delle sanzioni:
- Applicabilità retroattiva dell’art. 17-bis del D.lgs. 472/1997 per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024.
- Possibilità di definizione anche in caso di provvedimenti di autotutela parziale, se richiesti entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Registro, accertamento con adesione e sospensione termini (Art. 20–22)
- Imposta di registro: introdotta sanzione minima di 250 euro per l’omessa registrazione e 150 euro per la tardiva registrazione, anche nei casi di imposta non dovuta.
- Accertamento con adesione: viene estesa la procedura anche dopo un primo accertamento. Introdotte norme sulle perdite fiscali e possibilità di avvio post-controdeduzioni.
- Sospensione termini: dal 31 dicembre 2025, non sarà più applicabile la sospensione dei termini prevista dal “Decreto Cura Italia”.
Recupero di aiuti fiscali illegittimi (Art. 23)
Viene allungato a otto anni il termine di decadenza per notificare atti di recupero di agevolazioni fiscali non conformi alla disciplina degli aiuti di Stato o de minimis, se non concesse tramite provvedimenti individuali. Le modifiche riguardano sia l’articolo 38-bis sia l’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973.
Il decreto approvato rappresenta un ulteriore passo avanti verso la piena attuazione della riforma fiscale, nel rispetto dei principi di semplificazione, certezza del diritto e maggiore collaborazione tra fisco e contribuente.
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