Nel corso degli ultimi anni, il tema delle ricostituzioni delle prestazioni di esodo, come l’isopensione e il contratto di espansione, ha generato diverse domande da parte di datori di lavoro e lavoratori. Con il messaggio n. 2099/2022, l’INPS ha già affrontato la questione, chiarendo alcuni aspetti fondamentali. In particolare, l’Istituto aveva confermato che le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro e non considerate inizialmente nel calcolo dell’esodo, devono essere incluse nel ricalcolo delle prestazioni. Ciò riguarda soprattutto le somme riferite al periodo lavorativo precedente la risoluzione del contratto.

Recentemente, con il messaggio n. 3078/2024, l’INPS ha fornito ulteriori dettagli operativi sulla ricostituzione di queste prestazioni. In particolare, ha chiarito come rideterminare l’importo delle prestazioni di esodo e la loro scadenza, nei casi in cui queste non siano state valutate né ai fini del diritto né per la quantificazione dell’importo.

Procedura di Domanda e Ricostituzione delle Prestazioni

La domanda di accompagnamento a pensione deve essere trasmessa telematicamente dal datore di lavoro attraverso il “Portale delle prestazioni di esodo”. Oltre ai dati identificativi del datore di lavoro, è necessario inserire informazioni sull’anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data della risoluzione del rapporto di lavoro e la data fino alla quale il datore si impegna a versare la contribuzione correlata.

Un punto importante da sottolineare è che, poiché le prestazioni di esodo sono erogate su richiesta del datore di lavoro, che ne sostiene anche il costo, la ricostituzione delle prestazioni non può essere avviata né d’ufficio né su istanza del lavoratore. È quindi il datore di lavoro a dover presentare la domanda di ricostituzione, in accordo con il lavoratore.

Procedura di Ricostituzione: I Passaggi Fondamentali

Il datore di lavoro esodante, dopo aver ottenuto il consenso del lavoratore, deve caricare manualmente la richiesta nella procedura “WEBDOM”, solo dopo aver presentato una richiesta ufficiale tramite PEC alla struttura INPS competente. La richiesta deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, con la quale il datore di lavoro si impegna a sostenere eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla ricostituzione della prestazione. Anche il consenso del lavoratore deve essere allegato.

Nel caso in cui, a seguito dell’accredito della contribuzione, si possa anticipare la scadenza dell’assegno di esodo, l’INPS provvederà ad avvisare sia il datore di lavoro sia il lavoratore per concordare il nuovo termine della prestazione e il relativo versamento dei contributi.

Aggiornamento della Prestazione e Impatto sulla Pensione

In caso di ricostituzione, il modello “TE08” indicherà la nuova scadenza della prestazione di accompagnamento a pensione, in modo da permettere al lavoratore di presentare la domanda di pensione nei tempi previsti. La contribuzione accreditata sarà poi considerata al momento della liquidazione della prestazione pensionistica, garantendo così una continuità tra esodo e pensione.

In conclusione, le ultime indicazioni dell’INPS aiutano a chiarire ulteriormente il processo di ricostituzione delle prestazioni di esodo, garantendo una maggiore trasparenza e facilitando il coordinamento tra datore di lavoro, lavoratore e INPS stesso.

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