Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, artt. 1 – 13) ha introdotto come misura di sostegno economico finalizzato all’inserimento lavorativo l’Assegno di inclusione, che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di cittadinanza.
In questi giorni l’INPS sta inviando un messaggio ai cittadini che hanno percepito il Reddito di cittadinanza nel 2023 in cui li informa della sospensione della prestazione. Come stabilito con la Legge di Bilancio 2023 la misura sarà infatti abrogata a partire dal 1° gennaio 2024.
La nuova prestazione spetterà ai nuclei familiari con disabilità, o con componenti che siano minorenni o di età almeno pari a 60 anni compiuti.
I nuclei familiari al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza, residenza e soggiorno nell’Unione o titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o status di protezione internazionale;
- residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, rispetto al momento della presentazione della domanda;
- condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
– ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360;
– reddito familiare inferiore a 6.000 annui euro moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
– un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore ad euro 30.000;
– un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, aumentata di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, e incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo. Questi massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
– godimento di beni durevoli: nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, né avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto nonché di aeromobili di ogni genere;
– per il beneficiario dell’assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna.
Importo ed modalità di erogazione
Il beneficio economico dell’Assegno di inclusione erogato su base annua è composto da un’integrazione del reddito familiare di importo massimo pari a 6.000 euro annui e da un’integrazione spettante in caso di abitazione concessa in locazione con contratto registrato, di importo massimo pari a 3.360 annui. È stabilito un importo minimo pari a 480 euro annui.
È erogato per massimo di 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Viene erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione”. L’Assegno di inclusione è compatibile con ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
Cumulabilità con i redditi da lavoro
Nel caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, è prevista una soglia di 3.000 euro lordi annui, entro la quale il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico. Se si supera questo importo deve essere inviata comunicazione all’INPS, entro 30 giorni. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a partire dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.
L’avvio di un’attività d’impresa oppure di lavoro autonomo, che sia stata svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti del nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’assegno di inclusione, deve essere comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa pena la decadenza dal beneficio stesso.
Nel caso di nuova attività lavorativa, a titolo di incentivo, il beneficiario continua a fruire dell’assegno di inclusione:
- senza variazioni per i primi due mesi della condizione occupazionale;
- con importo aggiornato ogni trimestre tenendo conto della parte di reddito eccedente l’importo di 3.000 euro lordi annui, per i periodi successivi.
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