Il decreto sostegni ha introdotto alcune novità in tema di obbligo assicurativo nei confronti dei lavoratori dello spettacolo, prevedendo il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per le prestazioni rese nell’ambito delle attività di insegnamento, formazione e a carattere promozionale.
L’Inps, con la circolare circolare n. 155 del 20 ottobre 2021, ha illustrato le novità normative introdotte dall’articolo 66, D.L. 73/2021, in ordine agli obblighi assicurativi derivanti dallo svolgimento di attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le Amministrazioni pubbliche o da queste organizzate, nonché di attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
L’obbligo assicurativo verso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo riguarda tutti i soggetti già iscritti, in quanto appartenenti a una delle categorie di cui al D.Lgs. sopra richiamato, nel caso in cui svolgano attività di insegnamento o di formazione retribuite nei confronti di pubbliche Amministrazioni ovvero nei confronti di enti accreditati presso di queste.
Per attività retribuite di formazione si devono intendere non solo quelle aventi ad oggetto la formazione impartita dalle predette figure professionali, ma anche quelle riguardanti la formazione ricevuta qualora, a fronte di tali attività di formazione “passiva”, il lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo percepisca una qualche forma di retribuzione.
Ai fini dell’obbligo assicurativo, l’attività di insegnamento o formazione deve essere riconducibile: in senso lato alla propria categoria professionale preventivamente individuata, per le qualifiche professionali “ontologicamente” appartenenti al settore dello spettacolo (come ballerini e attori); alla specifica professionalità acquisita nell’ambito della realizzazione dello spettacolo, per le categorie “generiche” (quali truccatori, maestranze e tecnici).
Tra gli enti presso cui vengono svolte tali attività di insegnamento o di formazione, rientrano tutte le scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura di competenza del Ministerodella Cultura che rilasciano titoli di studio equipollenti rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione. Attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
Si tratta di attività promozionali remunerate – svolte dalle figure di cui al D.Lgs C.P.S. n.708/1947, art.3, c.1 – non già assoggettabili a contribuzione in base alla normativa vigente, ulteriori e diverse da quelle riconducibili allo spettacolo ovvero a prestazioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza (ad esempio, recitazione per gli attori, danza per i ballerini), per le quali l’obbligo assicurativo già sussiste.
Qualsiasi utilizzatore/committente pubblico/privato, anche al di fuori delle attività promozionali riconducibili alla realizzazione di uno spettacolo, in caso di prestazione artistica/tecnica, è tenuto ad assolvere all’obbligo contributivo tutte le volte che ingaggi il lavoratore già assicurato al FPLS, in ragione della sua specifica qualità artistica o tecnica, per lo svolgimento di una qualsiasi attività remunerata avente carattere promozionale, anche di semplice partecipazione.