L’INL, con nota n. 413/2021, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale ai sensi dell’art. 19 bis D.L. n. 18/2020.
La predetta disposizione ha consentito al datore di lavoro ammesso al trattamento di integrazione salariale Covid di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione di lavoro, in deroga al divieto di cui all’art. 20, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2015 che preclude la stipula di contratti a tempo determinato in “unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”.
L’Ispettorato afferma che l’art. 19 bis è applicabile anche durante la fruizione degli ammortizzatori sociali previsti dalle norme approvate successivamente al decreto Cura Italia (da ultimo, il decreto Sostegni).
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