La misura che equipara l’assenza al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, ai sensi della Legge 104, viene prorogata fino al 30 giugno 2021.
LAVORATORI FRAGILI 2021: COME FUNZIONA LA TUTELA
La tutela prevista per i lavoratori con disabilità grave consiste nell’equiparazione dell’assenza dal lavoro per i dipendenti pubblici e privati al ricovero ospedaliero.
In sostanza quando i lavoratori non si recano al lavoro possono chiedere che l’assenza venga considerata come ricovero ospedaliero e accedere di conseguenza alla retribuzione che spetta in questi casi.
Una misura che era rimasta “in sospeso” e che riguarda le tutele del cosiddetto articolo 26 del Cura Italia, che riguardava i lavoratori con disabilità grave, per i quali il periodo di assenza dal lavoro poteva venire equiparato al ricovero ospedaliero: finalmente viene sciolto il nodo della sua scadenza, che era ancora fissata al 28 febbraio. All’articolo 15 ne viene prorogata la validità fino al 30 giugno 2021, prevedendo, peraltro, l’applicabilità della misura anche retroattivamente, dal 1 marzo, per coprire il vuoto normativo intercorso tra il 28 febbraio e la proroga.
Inoltre viene finalmente fatta chiarezza rispetto a due punti correlati che erano rimasti senza risposta da tempo:
- si prevede la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto;
- tale periodo di assenza non comporta una diminuzione delle somme erogate dall’INPS per l’indennità di accompagnamento per minorazione civile.
CHI PUO’ ACCEDERE ALLA MISURA
I lavoratori interessati dalla disposizione sono:
- lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ( 3, comma 3, legge n. 104 del 1992);
- lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
QUANDO SCADE LA MISURA
La misura viene prorogata quindi fino al 30 giungo 2021 ed è prevista la sua applicabilità anche per il periodo che va dal 1° marzo e la data di entrata in vigore della disposizione al fine di non creare un vuoto normativo.
COMPUTO DELL’ASSENZA E PERIODO DI COMPORTO
Il decreto finalmente chiarisce anche un nodo che era rimasto irrisolto: la problematica relativa all’eventuale computo del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti in condizione di fragilità ai fini del periodo di comporto, scaturita dal fatto che il comma 2 dell’art.26 del D.L. n.18/2020 non contempla in modo espresso l’esclusione di tale periodo dal calcolo del periodo di comporto.
Al fine di conferire maggiore chiarezza al dettato normativo, il Decreto Sostegni prevedere espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto al comma 2 del citato articolo 26.
NESSUNA DECURTAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Infine, viene previsto che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non comportino una diminuzione delle somme erogate dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. Infatti, la vigente normativa prevede che il pagamento dell’indennità venga sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni.
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Fonte Patronato 50&Più Enasco