L’INPS con circolare n. 45 del 19 marzo 2021, ha fornito indicazioni operative relative al calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile previsti dalla L. n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
A tal riguardo la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro
Pertanto, in caso di rapporto di lavoro part time di tipo verticale e misto con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.
Negli altri casi, invece, la durata del permesso deve essere ricalcolata.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%, si dovrà utilizzare la formula riportata nel paragrafo 3 del messaggio Inps n. 3114/2018.
In particolare si dovrà prendere in considerazione il rapporto tra l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time e il numero medio di giorni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno.
Tale rapporto dovrà poi essere moltiplicato per 3, il numero di giorni di permesso teorici.
Per ulteriori elementi di dettaglio sulle modalità di calcolo si rinvia alla circolare Inps disponibile nella nostra AREA RISERVATA.