L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 176/2021, ha chiarito che è possibile applicare il regime di tassazione agevolata del 10% ai premi di risultato riconosciuti in applicazione di un contratto aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all’azienda, in assenza di rappresentanze sindacali aziendali (“RSA/RSU”) – nonché di un accordo territoriale.
Il comma 187 della legge di stabilità 2016 stabilisce, infatti, che l’erogazione dei premi deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, ossia i contratti territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA o RSU. Pertanto, in assenza di RSA/RSU, l’azienda potrà comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore.
Per garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori dell’azienda – in analogia a quanto si verifica per il caso di recepimento del contratto territoriale – il contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali esterne potrà essere oggetto di una comunicazione scritta da inviare a tutti i lavoratori, senza che sia necessaria l’acquisizione della firma per accettazione da parte di questi ultimi, sempreché sia presente una modalità che ne provi l’avvenuta trasmissione agli interessati.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, l’azienda sarà tenuta a depositare, attraverso apposita la procedura telematica, il contratto unitamente alla dichiarazione di conformità di cui all’articolo 5 del citato decreto del 25 marzo 2016, ove dovrà evidenziare, nella Sezione 2, la tipologia di contratto “Aziendale”.
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Fonte Confcommercio