Raccomandazioni per la sanificazione di ambienti non sanitari

Raccomandazioni per la sanificazione di ambienti non sanitari

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha diffuso il Rapporto in oggetto n.12/21 che va ad aggiornare il precedente rapporto n. 25 del 20 maggio 2020 fornendo una panoramica relativa all’ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19.

Presenta procedure, sistemi e altre tecnologie utilizzabili per la sanificazione degli ambienti di strutture non sanitarie, compreso il miglioramento della qualità dell’aria. Per i diversi sistemi vengono inoltre descritti gli aspetti tecnico-scientifici, l’ambito normativo e il pertinente uso.

Nelle imprese, negli esercizi commerciali, nei servizi e luoghi aperti al pubblico deve essere assicurata, ove prevista, la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti interni e di altre aree ad essi connessi.

I sistemi descritti nel Rapporto rappresentano solo alcuni tra quelli disponibili e non devono essere intesi come raccomandati.

Inoltre, è stato evidenziato che il rischio di contagio attraverso i droplet (goccioline) o attraverso la via aerea prevale rispetto a quello mediante contatto con le superfici o oggetti contaminati.

Pertanto il Rapporto suggerisce di prestare maggiore attenzione sugli aspetti riguardanti la sanificazione dell’aria e dell’ambiente, in associazione con le misure raccomandate dalle disposizioni vigenti in relazione alla situazione pandemica.

Si riporta, di seguito, una tabella di sintesi:

Superficie Detergente
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno Detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1% o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0,1%
Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

È buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) degli ambienti, operazioni che devono essere più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri oggetti di uso frequente).

Quando l’attività di sanificazione (pulizia e/o disinfezione) è effettuata in proprio (ovvero non usufruendo di una ditta specializzata), il datore di lavoro deve garantire che nell’utilizzo dei prodotti siano rispettati gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008. In particolare, i lavoratori individuati per le attività di pulizia e/o disinfezione devono essere adeguatamente informati e formati in merito ai pericoli dei prodotti da utilizzare e alle corrette procedure per il loro impiego.

Nello specifico, i prodotti da utilizzare per tali attività possono essere:

  • prodotti a uso non professionale e, in tal caso, il datore di lavoro e il personale incaricato per le attività (di pulizia, disinfezione e sanificazione) devono operare dopo aver letto attentamente le etichette e i fogli illustrativi che accompagnano i prodotti e seguire le indicazioni riportate in etichetta;
  • prodotti a uso professionale e, in questo caso, la dicitura “Solo per uso professionale” è espressamente indicata in etichetta. Per questi prodotti valgono le stesse disposizioni relative ai prodotti a uso non professionale e quindi occorre leggere attentamente l’etichetta, la scheda tecnica contenente i Dati di Sicurezza(SDS) e devono essere applicate le disposizioni di cui al d. lgs.  81/2008.

Misure per il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione

Dalla recente letteratura scientifica si evince che il numero di contagi all’aperto risulta trascurabile rispetto alla trasmissione negli ambienti chiusi; inoltre, poiché la trasmissione del contagio attraverso superfici presenta una probabilità di accadimento molto bassa, è indispensabile realizzare prioritariamente interventi di mitigazione relativamente alla trasmissione aerea del SARS-CoV-2 negli ambienti chiusi sulla base della valutazione e gestione del rischio.

Gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle operazioni di sanificazione

Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti non sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19, i rifiuti prodotti, quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine, ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come “rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01)”.

Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono di:

  • utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica;
  • evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria;
  • chiudere adeguatamente i sacchi;
  • utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi;
  • lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti.

Gli altri rifiuti prodotti nell’ambito della normale attività dell’azienda, e che sono gestiti come rifiuti speciali o speciali pericolosi, devono essere classificati e gestiti secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Altri sistemi per la sanificazione/disinfezione

Procedure diverse dall’uso di prodotti/disinfettanti chimici possono essere adottate in funzione del tipo di applicazione ove, ad esempio, non sia possibile utilizzare i prodotti chimici.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al Rapporto ISS disponibile nella nostra Area Riservata.

Fonte Confcommercio

“Green pass”, ecco tutte le regole

“Green pass”, ecco tutte le regole

Sarà disponibile entro un paio di settimane il “certificato verde”, ovvero l’appellativo in italiano del “green pass” europeo che permetterà ai vaccinati e ai titolari di test molecolare negativo di tornare a spostarsi liberamente tra i Paesi dell’Unione Europea (più Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein) ed eventualmente tra regioni rosse o arancioni. Non solo: il prezioso lasciapassare, che arriverà dunque in tempo per l’entrata in funzione della piattaforma europea prevista per il primo luglio prossimo, permetterà al titolare di partecipare a eventi, fiere, congressi, cerimonie, e di entrare nelle rsa e negli impianti sportivi.

La chiave sarà il Qrcode, che si potrà scaricare sul cellulare o stampare su carta, a richiesta anche presso medici di base, pediatri e farmacisti per chi ha poca o nessuna dimestichezza con i dispositivi digitali. L’accelerazione definitiva è arrivata con l’ok del Garante per la Privacy sullo schema di decreto attuativo che attiva la piattaforma nazionale per il rilascio del certificato, che specifica tra le altre cose che nessun privato, tranne quelli espressamente previsti, avrà titolo per richiederlo. Albergatori, agenti di viaggio, ristoratori e negozianti, ad esempio, non sono compresi. Si tratta di un provvedimento di 19 articoli e sei allegati, attualmente alla firma del premier Mario Draghi, che contiene tutte le modalità di attuazione.

Come ottenere il certificato

Per entrare in possesso del certificato si potrà innanzi tutto visitare il sito web dedicato, gestito da Sogei, interconnesso con la piattaforma europea. È qui che, attraverso il sistema della Tessera sanitaria, confluiranno in tempo reale i dati sulla vaccinazione, sull’effettuazione di tamponi o sulla guarigione dal Covid. Una volta generata la certificazione verde, gli utenti riceveranno una mail o un sms sul numero di cellulare fornito al momento della vaccinazione con un codice che, in aggiunta ai dati della tessera sanitaria e allo Spid, consentirà di scaricare il certificato su cui comparirà il Qr code.

Quest’ultimo sarà disponibile anche sulla app Immuni e, in un secondo momento, anche sulla app Io. I certificati rilasciati in questi mesi da strutture sanitarie o hub vaccinali sono validi solo fino all’entrata in vigore del green pass. La validità del certificato sarà di nove mesi dalla seconda dose della vaccinazione oppure di sei mesi dalla guarigione e 48 ore dal test negativo. Se però nel frattempo ci si ammala, il green pass revocato.

La situazione in Europa

Le istituzioni Ue (il primo ministro portoghese, Antonio Costa, in rappresentanza degli Stati membri, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli) hanno firmato il 14 giugno il regolamento che istituisce il certificato digitale Covid Ue.  

Sono già più di un milione, intanto, gli europei che hanno già ricevuto i primi certificati, mentre salgono a nove i Paesi nei quali è già attivo il sistema per il loro mutuo riconoscimento. Ad annunciare l’accelerazione, con quasi tre settimane di anticipo rispetto alla data fissata del primo luglio, è stata la Commissione europea, nello stesso giorno in cui il Parlamento europeo ha dato il suo via libera ai “green pass”. Spagna e Lituania hanno così reso operativa la piattaforma Ue in via ufficiale aggiungendosi a Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Croazia e Polonia. Per quanto riguarda il nostro Paese, il commissario Figliuolo ha assicurato che “siamo pronti, è questione di pochissimi giorni “.

Per i possessori del “green pass” non serviranno test o quarantena prima di mettersi in viaggio a partire da 14 giorni dall’ultima dose di vaccino, che può essere singola o con richiamo a seconda del siero ricevuto. Torna dunque così la libertà di spostarsi, soprattutto in vista dell’estate, con un “freno d’emergenza” se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare rapidamente.

Per quanto riguarda chi ha avuto il coronavirus ma ne è guarito, il pass sarà valido per 180 giorni dopo il test molecolare positivo, mentre i minori dovrebbero essere esentati dalla quarantena se lo sono i genitori e nessun test di viaggio è previsto per i bambini sotto i 6 anni. Per tutti gli altri che si devono invece sottoporre a tampone, la Commissione propone un periodo di validità standard di 72 ore per i test molecolari e, se lo Stato membro li accetta, di 48 ore per gli antigenici rapidi. In ogni caso dal primo giugno è operativa la piattaforma europea Gateway e gli Stati, se sono pronti, possono iniziare a connettersi ed emettere i certificati digitali Covid.

Nella malaugurata eventualità in cui i casi dovessero aumentare o fosse segnalata un’elevata incidenza di varianti preoccupanti, gli Stati membri dovrebbero poter reintrodurre restrizioni agli spostamenti, a seconda dei ‘colori’ delle aree comunicate dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie:

  • nessun vincolo per i viaggiatori provenienti da aree verdi; dalle zone arancioni, gli Stati potrebbero richiedere un test prima della partenza (rapido o molecolare);
  • per chi arriva da zone rosse, gli Stati membri potrebbero imporre la quarantena, a meno che non si abbia un test pre-partenza;
  • dalle zone rosso scuro i viaggi non essenziali dovrebbero essere fortemente sconsigliati e restano gli obblighi di test e quarantena.

“Green pass” europeo pronto a metà giugno

“Green pass” europeo pronto a metà giugno

Annuncio del premier Draghi dal Consiglio Europeo di Bruxelles. Il documento permetterà ai cittadini europei di spostarsi da un Paese all’altro dell’Unione senza ulteriori adempimenti.

Il “green pass”, il “certificato verde con lo stato di salute dei cittadini europei sarà pronto a metà giugno. Ci sono ancora questioni aperte su cui si dovrà pronunciare l’Ema, in particolare sulla durata di questo passaporto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo. 

Dopo giorni di intense trattative Parlamento, Commissione e Consiglio europei avevano trovato l’accordo il 20 maggio scorso per varare il documento che permetterà di spostarsi da un Paese all’altro dell’Unione senza ulteriori adempimenti. Dopo l’ok del Parlamento il certificato, che sarà disponibile sia in formato digitale che cartaceo e dovrebbe valere dodici mesi, sarà operativo e attesterà che il titolare è stato vaccinato contro il coronavirus, è guarito dall’infezione o ha un risultato recente di test negativo.

L’accordo a livello Ue permetterà agli Stati membri di emettere certificati che saranno poi riconosciuti e accettati negli altri Paesi dell’Unione, che non potranno più imporre ulteriori restrizioni di viaggi, come la quarantena, l’autoisolamento o i tamponi, “a meno che tali misure non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”. Ai singoli Stati resterà la possibilità di decidere se accettare anche i certificati delle vaccinazioni effettuate con farmaci non autorizzati dall’Ema come nel caso della Russia o della Cina.

Firmato il decreto sostegni bis. In vigore da oggi

Firmato il decreto sostegni bis. In vigore da oggi

Il provvedimento destina oltre 15 miliardi ai nuovi ristori per le imprese in difficoltà. Confermato il “pacchetto lavoro”, oltre 3 miliardi di aiuti al turismo, stop alle cartelle fiscali fino al 30 giugno. Confcommercio: “passi avanti, ma per ripartire bisogna riaprire tutto”.

Il Capo dello Stato ha firmato il decreto legge ‘Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, il cosiddetto decreto Sostegni bis, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi in vigore da oggi 26 maggio. Il provvedimento distribuisce i 40 miliardi di extradeficit messi a disposizione con l’ultimo scostamento di bilancio approvato dal Parlamento. La novità principale rispetto ai decreti precedenti è che “per la prima volta accanto al criterio del fatturato si adotta anche quello dell’utile. Che ovviamente è un criterio molto più giusto, ma ci vuole più tempo per poter distribuire i sussidi accertando l’utile”, come ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Sette le linee d’azione:

  • sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;
  • accesso al credito e liquidità delle imprese;
  • tutela della salute; lavoro e politiche sociali;
  • sostegno agli enti territoriali;
  • giovani, scuola e ricerca;
  • misure di carattere settoriale.

Quattro i capitoli più interessanti:

  • ristori a fondo perduto per le imprese e le partite Iva colpite dalla pandemia (15,4 miliardi);
  • aiuti per il settore del turismo (3,3 miliardi);
  • proroga della sospensione delle cartelle fiscali fino al 30 giugno;
  • “pacchetto lavoro” con il “contratto di rioccupazione” e sgravi per le assunzioni.

Confcommercio: “passi avanti, ma riaprire tutto per ripartire”

Per quanto riguarda i contributi a fondo perduto Confcommercio giudica favorevolmente “l’ampliamento delle tipologie d’intervento e il loro almeno parziale rafforzamento”, ma sui parametri d’accesso “restano rigidità sulla misura delle perdite di fatturato e/o sul tetto massimo dei ricavi”.

Quanto agli interventi di alleggerimento dei costi fissi, è “giusta” l’attenzione al credito d’imposta su canoni di locazione commerciali e contratti d’affitto d’azienda, ma “ne andrebbe estesa” la durata nel tempo. Detto che si inizia ad affrontare il nodo della Tari, “sia pure con i limiti di un fondo di compensazione finalizzato alla  concessione di agevolazioni da parte dei Comuni”, la Confederazione fa notare sul versante del credito che “la proroga della moratoria sui prestiti bancari sino alla fine dell’anno riguarda la sola quota capitale” e che “l’allungamento della durata dei finanziamenti garantiti si accompagna alla riduzione della copertura della garanzia pubblica” giudicando entrambe “soluzioni che vanno riviste”.

Sul versante del lavoro, “bene l’ampliamento della platea dei destinatari del contratto d’espansione e il potenziamento del contratto di solidarietà, nonché le nuove disposizioni in materia di contratti di rioccupazione e la decontribuzione alternativa alla Cig per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio”, mentre vanno intensificate “le misure dedicate al turismo e ampliata all’autotrasporto merci e agli operatori dei bus turistici “la platea dei beneficiari delle misure concernenti trasporti e mobilità. Positivo “il potenziamento dei fondi per la cultura” e in generale, per Confcommercio, “resta l’esigenza di più ampie moratorie fiscali”.

“Passi avanti dunque. Ma l’emergenza è ancora aperta per un terziario di mercato che, nel 2020, si è misurato con una caduta dei consumi nell’ordine dei 107 miliardi di euro. E la ripartenza richiederà un impegno rafforzato in termini di politiche, di progetti, di investimenti, conclude la Confederazione.

Sangalli: “puntare con decisione sul green pass”.

“Passi avanti con il decreto sostegni bis anche se vanno resi più inclusivi alcuni parametri di accesso. Ma per superare la crisi occorre accelerare con le riaperture di tutte le imprese puntando con decisione sul certificato green pass, che poi è la chiave per rimettere in moto la nostra economia, partendo dalle attività legate al turismo e all’accoglienza”. Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.

Leggi le principali novità del Decreto Sostegni bis nella nostra Area Riservata.

Buono Mobilità 2020 – Fatturazione dei buoni mobilità validati

Buono Mobilità 2020 – Fatturazione dei buoni mobilità validati

Il Ministero della Transizione Ecologica a seguito della verifica dell’esistenza di una quota di buoni goduti, ma non ancora fatturati, sollecita gli esercenti alla prevista fatturazione elettronica per procedere alla liquidazione degli stessi.

Il Ministero ha evidenziato una criticità relativa alla liquidazione agli esercenti dei buoni mobilità 2020 utilizzati per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, strumenti di “micromobilità” elettrica e servizi di mobilità condivisa.

In particolare, ai sensi del DM del 14 agosto 2020, gli esercenti avrebbero dovuto fatturare i buoni mobilità validati e richiedere il saldo dell’importo maturato entro il 31 marzo 2021.

In base alle verifiche fatte dal Ministero, però, vi è, ancora, una quota residua di buoni mobilità, goduti ma che non risultano fatturati dagli esercenti e che, pertanto, non sono stati liquidati.

Nell’ottica di dar seguito al rimborso, è utile procedere tempestivamente all’emissione della fattura elettronica indirizzata al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Codice destinatario o codice univoco o codice IPA: 384D4F), seguendo le istruzioni contenute nelle apposite Linee Guida.

A questo proposito, è possibile individuare i buoni nonché generare le fatture, anche con la funzionalità “FILE XML FATTURA”, accedendo con le credenziali Fisconline/Entratel nella propria area riservata della Piattaforma Buono Mobilità raggiungibile al link https://www.buonomobilita.it/mobilita2020/#/esercente/loginEsercente.

Per le relative istruzioni d’uso, si rinvia al Manuale esercente (pag. 14) scaricabile dal link: https://www.buonomobilita.it/mobilita2020/assets/img/ManualeEsercente.pdf

Riaperture, cosa cambia nelle prossime settimane

Riaperture, cosa cambia nelle prossime settimane

A Palazzo Chigi si è tenuta a tanto attesa riunione della cabina di regia chiamata a prendere, dati alla mano, attese e importanti decisioni sulle riaperture rispetto alla situazione attualmente in vigore. La conclusione, messa nero su bianco in un decreto approvato dal Consiglio dei ministri è che già da oggi il coprifuoco verrà spostato alle 23, per poi farlo slittare alle 24 dal 7 giugno e abolirlo del tutto dal 21 giugno. Per quanto riguarda le altre decisioni, in ordine cronologico:

  • i centri commerciali torneranno ad aprire dal fine settimana del 22 maggio;
  • le palestre dal 24 maggio;
  • i ristoranti potranno riprendere il servizio anche al chiuso dal primo giugno, a pranzo e cena;
  • i parchi tematici riapriranno il 15 giugno;
  • matrimoni e feste dal 15 giugno, ma solo con il “green pass”;
  • i congressi si potranno di nuovo organizzare dal primo luglio;
  • sale giochi e bingo dal primo luglio;
  • discoteche ancora chiuse.

L’altra decisione importante riguarda il cambio dei parametri del monitoraggio con il quale vengono stabiliti i colori delle Regioni. L’Rt, l’indice di diffusione del contagio, non sarà più determinante: conteranno il tasso di occupazione di terapie intensive e reparti ordinari e l’incidenza dei casi. Con meno di 50 casi per 3 settimane consecutive e un rischio basso si va in zona bianca, in cui le uniche misure in vigore sono il distanziamento e l’uso della mascherina. Nei primi 15 giorni di giugno, se il calo dei contagi si confermerà, potrebbero andarci 6 regioni: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna (dal 7), Abruzzo, Veneto e Liguria (dal 14).

Silb: “il Governo si è completamente dimenticato di noi”

“Siamo rimasti ancora invisibili, sono ormai quindici mesi che il Governo si è completamente dimenticato di noi, dalle attenzioni del Governo sono escluse solo le attività dei locali e dell’intrattenimento”. Questa la reazione di Maurizio Pasca, presidente del Silb/Fipe, l’Associazione italiana di imprese di intrattenimento di ballo e spettacolo. Pasca ha quindi ribadito che questa settimana verrà sottoposto un protocollo ad hoc al Cts: “mi auguro che sia data la giusta attenzione e che siano portati avanti i due test in Puglia e a Milano, altrimenti un intero settore è a rischio fallimento”.

Fonte Confcommercio