È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2026 il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, recante l’attuazione della direttiva europea relativa al rafforzamento della tutela dei consumatori nella transizione verde. Il provvedimento entrerà in vigore il 24 marzo 2026, mentre le disposizioni troveranno applicazione a partire dal 27 settembre 2026.

Il decreto introduce nuove misure volte a contrastare le pratiche commerciali scorrette legate alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti, con particolare attenzione alle cosiddette green claims, ovvero le dichiarazioni ambientali utilizzate dalle imprese nella comunicazione commerciale.

L’obiettivo della normativa è garantire informazioni più chiare, trasparenti e verificabili ai consumatori, favorendo scelte di acquisto consapevoli e promuovendo una comunicazione ambientale più rigorosa da parte delle imprese.

Regole più stringenti sulle dichiarazioni ambientali

Tra gli aspetti centrali del provvedimento rientra la disciplina delle asserzioni ambientali, cioè le comunicazioni con cui imprese e marchi descrivono l’impatto ambientale dei propri prodotti o delle proprie attività.

Il decreto stabilisce nuovi criteri per prevenire messaggi fuorvianti e introduce specifiche limitazioni, in particolare per:

  • Asserzioni ambientali generiche come “eco”, “green” o “sostenibile”, che potranno essere utilizzate solo se supportate da prove oggettive e verificabili;
  • Etichette di sostenibilità, che dovranno basarsi su sistemi di certificazione trasparenti e soggetti a verifiche da parte di organismi indipendenti;
  • Dichiarazioni su prestazioni ambientali future, che dovranno essere accompagnate da impegni concreti, obiettivi misurabili e controlli indipendenti.

Le pratiche commerciali considerate sleali

Il decreto individua inoltre alcune pratiche che saranno considerate commercialmente scorrette, tra cui:

  • l’utilizzo di etichette ambientali prive di un adeguato sistema di certificazione;
  • l’affermazione che un prodotto sia “climate neutral” basandosi esclusivamente sulla compensazione delle emissioni;
  • l’attribuzione all’intero prodotto di benefici ambientali che riguardano soltanto una specifica fase del processo produttivo.

Queste misure mirano a contrastare fenomeni di greenwashing, garantendo maggiore affidabilità alle informazioni ambientali diffuse sul mercato.

Più trasparenza su durabilità e riparabilità dei prodotti

Il decreto introduce anche nuovi obblighi informativi a favore dei consumatori prima dell’acquisto, con particolare attenzione alla durabilità e alla riparabilità dei beni.

Tra le informazioni che dovranno essere rese disponibili figurano:

  • la durabilità del prodotto, intesa come capacità di mantenere nel tempo prestazioni e funzionalità;
  • l’eventuale indice di riparabilità previsto dalla normativa europea;
  • la disponibilità di pezzi di ricambio e le istruzioni per la manutenzione;
  • le informazioni sugli aggiornamenti software per i prodotti dotati di componenti digitali.

Nuove modalità di comunicazione della garanzia legale

Un’ulteriore novità riguarda la garanzia legale di conformità, che dovrà essere comunicata ai consumatori tramite un avviso armonizzato a livello europeo, facilmente visibile prima dell’acquisto.

Regole anche per vendite online e contratti a distanza

Il provvedimento introduce inoltre disposizioni specifiche per le vendite online e i contratti a distanza, prevedendo l’obbligo di fornire informazioni chiare riguardo a:

  • modalità di consegna dei prodotti;
  • eventuali opzioni di consegna a minor impatto ambientale;
  • servizi di assistenza e post-vendita.

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