Le Camere di commercio sono prossime al rilascio d’ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all’applicazione delle relative sanzioni.
In base all’ art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono soggette a:
- applicazione di sanzioni: come previsto dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicato dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).Il pagamento in misura ridotta, per le società sarà di 412,00 euro per ciascun obbligato e per le imprese individuali di 60,00 euro;
- attribuzione d’ufficio, dalla Camera di Commercio, di un domicilio digitale, così formato: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT, attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell’imprenditore, attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login
Il domicilio sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC, pertanto potrà essere utilizzato per notificare all’impresa vari tipi di atti (es. atti amministrativi da parte di altre P.A., atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, atti giudiziari ecc.).
Attenzione: Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalla Camera di commercio consentirà il solo ricevimento in entrata di comunicazioni e notifiche, e non anche la trasmissione in uscita di messaggi e documenti.
Le imprese non in regola possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese e chiederne l’iscrizione, evitando il procedimento d’ufficio.
Per scoprire come comunicare la PEC contatta i nostri uffici.