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	<title>green pass e negozi Archivi - Confcommercio Cosenza</title>
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	<description>Imprese per l&#039;Italia - Provincia di Cosenza</description>
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		<title>Esenzione green pass nei servizi e attività commerciali</title>
		<link>https://confcommerciocosenza.it/esenzione-green-pass-nei-servizi-e-attivita-commerciali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione G]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 11:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione green pass]]></category>
		<category><![CDATA[green pass e negozi]]></category>
		<category><![CDATA[green pass non vaccinati]]></category>
		<category><![CDATA[green pass rafforzato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://confcommerciocosenza.it/esenzione-green-pass-nei-servizi-e-attivita-commerciali/">Esenzione green pass nei servizi e attività commerciali</a> proviene da <a href="https://confcommerciocosenza.it">Confcommercio Cosenza</a>.</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p style="text-align: justify;">È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 21 gennaio 2022 che individua le attività commerciali e i servizi ai quali è possibile accedere senza obbligo di green pass.</p>
<p style="text-align: justify;">Modificando l’articolo 9-<em>bis </em>del D.L. 52/2021 (“Riaperture”), il D.L. 1/2022 ha infatti previsto che, dal 1 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, sia necessario il green pass “base” per accedere – oltre che ai servizi alla persona – anche a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari nonché attività commerciali, “<em>fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di <strong>esigenze essenziali e primarie della persona</strong></em>”, da individuarsi con apposito DPCM (comma 1-bis, lett. b).</p>
<p style="text-align: justify;">In attuazione di tale disposizione, il DPCM stabilisce quindi che – fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge che non vengono derogate – le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività <strong><u>che si svolgono al chiuso</u></strong> di cui al comma 1-<em>bis</em>, lettera b), non è richiesto il possesso del green pass, sono le seguenti (art. 1, comma 1):</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del decreto;</strong></li>
<li><strong>esigenze di salute</strong>, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-<em>ter</em> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l&#8217;accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e <em>hospice</em>;</li>
<li><strong>esigenze di sicurezza</strong>, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;</li>
<li><strong>esigenze di giustizia</strong>, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Nelle premesse al DPCM viene ulteriormente precisato che <strong>la necessità di individuare attività e servizi esclusi dall’obbligo sussiste solo per quelli che non si svolgono all’aperto, poiché non è richiesto il possesso del green pass per le attività all’aperto</strong> a eccezione dei casi previsti dall’articolo 8 del D.L. 221/2021 e dall’articolo 1 del D.L. 229/2021, relativi ai servizi e alle attività per i quali è richiesto il green pass “rafforzato”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nell’allegato al DPCM sono riportate le seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio</strong> per le quali, dunque, <strong>non è richiesto il green pass:</strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;</li>
<li>Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;</li>
<li>Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;</li>
<li>Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;</li>
<li>Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;</li>
<li>Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi; specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);</li>
<li>Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;</li>
<li>Commercio al dettaglio di materiale per ottica;</li>
<li>Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il DPCM specifica, inoltre, che il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi sopra citati, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il DPCM acquista efficacia dal 1 febbraio 2022, così confermando la data di entrata in vigore dell’obbligo già prevista dal D.L. 1/2022.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"></div>
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