<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>domanda ape sociale Archivi - Confcommercio Cosenza</title>
	<atom:link href="https://confcommerciocosenza.it/tag/domanda-ape-sociale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://confcommerciocosenza.it/tag/domanda-ape-sociale/</link>
	<description>Imprese per l&#039;Italia - Provincia di Cosenza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2022 10:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>

<image>
	<url>https://confcommerciocosenza.it/wp-content/uploads/2026/06/cropped-Cosenza_Aquila-32x32.png</url>
	<title>domanda ape sociale Archivi - Confcommercio Cosenza</title>
	<link>https://confcommerciocosenza.it/tag/domanda-ape-sociale/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>APE sociale &#8211; istruzioni e chiarimenti Inps</title>
		<link>https://confcommerciocosenza.it/ape-sociale-istruzioni-e-chiarimenti-inps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione G]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 10:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patronato]]></category>
		<category><![CDATA[ape sociale]]></category>
		<category><![CDATA[chiarimenti ape sociale]]></category>
		<category><![CDATA[chiarimenti inps]]></category>
		<category><![CDATA[domanda ape sociale]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[istruzioni ape sociale]]></category>
		<category><![CDATA[requisiti ape sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confcommerciocosenza.it/?p=224258</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://confcommerciocosenza.it/ape-sociale-istruzioni-e-chiarimenti-inps/">APE sociale &#8211; istruzioni e chiarimenti Inps</a> proviene da <a href="https://confcommerciocosenza.it">Confcommercio Cosenza</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_0 et_pb_with_background et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_0">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_0  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_0  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p style="text-align: justify;">Con Circolare n.62/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni e alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte &#8211; dalla Legge di bilancio 2022 &#8211; in merito all’Ape sociale</p>
<p style="text-align: justify;">Tali novità si applicano anche ai soggetti che avevano perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché a coloro che sono decaduti dal beneficio e che intendono ripresentare domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Coloro che risultano in possesso del provvedimento di “certificazione” potranno presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione, 31.12.2022, previsto dalla Legge di bilancio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Categoria dei disoccupati </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Legge di bilancio 2022 ha disposto, ai fini dell’accesso alla misura in argomento, l’eliminazione del periodo minimo intercorrente tra la conclusione della NASpI e la fruizione dell’APE sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, a decorrere dall’1.1.2022, coloro che si trovano in stato di disoccupazione &#8211; a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. n.604/1996, nonché per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi &#8211; possono presentare domanda di accesso al beneficio, senza attendere il decorso di almeno tre mesi dal momento in cui è terminata l’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito a tali lavoratori, l’Istituto ha chiarito che sia da riconoscere l’APE sociale anche in caso di recesso del datore di lavoro durante o all’esito del periodo di prova nonché in favore dei soggetti disoccupati che abbiano cessato l’attività di lavoro a causa della cessazione dell’attività aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lavori c.d. gravosi </strong></p>
<p style="text-align: justify;">A decorrere dall’1.1.2022, l’APE sociale riconosciuta per i lavori cd. gravosi è rivolta ai lavoratori dipendenti che svolgono professioni riconducibili alle classificazioni Istat presenti nell’allegato 3 della Legge di bilancio 2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nella Circolare è riportato il percorso da seguire per il reperimento dei modelli di domanda &#8211; che recepiscono le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022 &#8211; da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio in parola nonché i nuovi modelli di attestazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione alla data di presentazione delle domande, si ricorda che l’Inps è tenuto a comunicare ai richiedenti, entro determinate scadenze, gli esiti dell’istruttoria delle domande di verifica.</p>
<table width="662">
<tbody>
<tr>
<td width="344"><strong>Domande presentate entro il</strong></td>
<td width="309"><strong>Comunicazione esito istruttoria</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="344">entro il 31.3.2022</td>
<td width="309">entro il 30.6.2022</td>
</tr>
<tr>
<td width="344">entro il 15.7.2022</td>
<td width="309">entro il 15.10.2022</td>
</tr>
<tr>
<td width="344">oltre il 15.7.2022 ma non oltre il 30.11.2022</td>
<td width="309">entro il 31.12.2022</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Le domande presentate oltre le date di scadenza previste per il mese di marzo e di luglio, e comunque entro il 30.11.2022, saranno prese in considerazione esclusivamente qualora dovessero residuare risorse finanziare in seguito all&#8217;esito del monitoraggio delle domande presentate entro i predetti mesi di marzo e luglio.</p>
<p style="text-align: justify;">L’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato.</p>
<p style="text-align: justify;">Coloro che &#8211; in fase di presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’indennità in parola &#8211; risultino già in possesso dei requisiti, al fine di non perdere ratei di trattamento, dovranno presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento alla cessazione del riconoscimento dell’APE sociale, si ricorda che la prestazione &#8211; sia per il biennio 2021-2022 sia per il biennio 2023-2024 &#8211; sarà dovuta fino alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Per maggiori informazioni e inoltrare la domanda è possibile contattare il nostro Patronato allo <strong>0983859021.</strong> </p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
<p>L'articolo <a href="https://confcommerciocosenza.it/ape-sociale-istruzioni-e-chiarimenti-inps/">APE sociale &#8211; istruzioni e chiarimenti Inps</a> proviene da <a href="https://confcommerciocosenza.it">Confcommercio Cosenza</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
