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	<title>credito d&#039;imposta Archivi - Confcommercio Cosenza</title>
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	<description>Imprese per l&#039;Italia - Provincia di Cosenza</description>
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	<title>credito d&#039;imposta Archivi - Confcommercio Cosenza</title>
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		<title>Aggiornamento. Credito d&#8217;imposta sanificazione e acquisto DPI</title>
		<link>https://confcommerciocosenza.it/aggiornamento-credito-dimposta-sanificazione-e-acquisto-dpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione G]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 11:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[credito d&#039;imposta]]></category>
		<category><![CDATA[credito d&#039;imposta sanificazione]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p style="text-align: justify;">Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2021 sono state definite le modalità di accesso al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui al decreto “Sostegni-bis”.</p>
<p style="text-align: justify;">La citata disposizione, si ricorda, ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l&#8217;acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo le indicazioni del citato Provvedimento, tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili e la rende nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Con provvedimento del 10 novembre 2021, è stato disposto che la suddetta percentuale è pari al 100 per cento in quanto l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è pari a 83.076.075 euro, importo inferiore al limite di spesa previsto di 200.000.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, gli interessati potranno beneficiare interamente del credito d’imposta richiesto (30% delle spese comunicate), senza alcuna defalcazione.</p></div>
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		<title>Bonus Teatri e Spettacoli. Dal 14 ottobre le domande</title>
		<link>https://confcommerciocosenza.it/bonus-teatri-e-spettacoli-dal-14-ottobre-le-domande/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione G]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 09:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[bonus spettacoli]]></category>
		<category><![CDATA[bonus teatri]]></category>
		<category><![CDATA[credito d&#039;imposta]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p style="text-align: justify;">Il decreto Sostegni ha previsto un credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell&#8217;anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all&#8217;anno 2019. Il credito d’imposta spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2021 sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del credito d’imposta.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata <strong>dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il modello può essere inviato esclusivamente per via elettronica, direttamente dal contribuente o da un incaricato abilitato, tramite, i canali telematici dell’Agenzia.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta trasmessa la comunicazione, il sistema rilascerà, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia di chi ha trasmesso il modello.</p>
<p style="text-align: justify;">È possibile presentare un nuovo modello che sostituisce integralmente il precedente o rinunciare integralmente al credito d’imposta già comunicato nel medesimo arco temporale di presentazione della domanda (dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021).</p>
<p style="text-align: justify;">Il credito d’imposta è pari al 90% della spesa sostenuta nello scorso anno per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, calcolato in base all’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia e tenuto conto del limite di spesa stabilito dal legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale motivo, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che fissa la percentuale di fruizioni del beneficio rispetto alla somma “teoricamente” spettante.</p>
<p style="text-align: justify;">Dovranno aspettare l’esito dei controlli antimafia, invece, gli esercenti con crediti superiori a 150mila euro. In questo caso, se dalle verifiche non emergono impedimenti, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo della somma.</p>
<p style="text-align: justify;">Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione. Il rifiuto è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.</p>
<p style="text-align: justify;">Le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento saranno dettate con una successiva risoluzione.</p></div>
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		<item>
		<title>Credito d’imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19</title>
		<link>https://confcommerciocosenza.it/credito-dimposta-sanificazione-e-acquisto-di-dispositivi-di-protezione-da-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione G]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 08:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[credito d&#039;imposta]]></category>
		<category><![CDATA[credito d&#039;imposta sanificazione]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p style="text-align: justify;"><strong>Dal 4 ottobre e sino al 4 novembre 2021</strong>, è possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 4 ottobre 2021, rimandando per le regole, le istruzioni e il modello da utilizzare per presentare domanda, al provvedimento direttoriale del 15 luglio 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Come noto, la disposizione ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l&#8217;acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">I beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d&#8217;impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali &#8211; compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti &#8211; e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi agevolabili, utilizzando il modello presente sul sito delle Entrate.</p>
<p style="text-align: justify;">La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, fino al 4 novembre 2021, mediante:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;</li>
<li>uno specifico servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nello stesso periodo è possibile presentare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa;</li>
<li>la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Entro 5 giorni l’Amministrazione rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o, altrimenti, lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel comunicato stampa viene infine, specificato che il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell’Agenzia.</p>
<p style="text-align: justify;">Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l’Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento da emanare entro il 12 novembre 2021, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Fonte Confcommercio</em></p></div>
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<p>L'articolo <a href="https://confcommerciocosenza.it/credito-dimposta-sanificazione-e-acquisto-di-dispositivi-di-protezione-da-covid-19/">Credito d’imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19</a> proviene da <a href="https://confcommerciocosenza.it">Confcommercio Cosenza</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tax Credit librerie &#8211; Termine presentazione istanze</title>
		<link>https://confcommerciocosenza.it/tax-credit-librerie-termine-presentazione-istanze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione G]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 13:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dalle Categorie]]></category>
		<category><![CDATA[credito d&#039;imposta]]></category>
		<category><![CDATA[domande tax credit]]></category>
		<category><![CDATA[librerie]]></category>
		<category><![CDATA[ministero della cultura]]></category>
		<category><![CDATA[tax credit librerie]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p style="text-align: justify;">La <strong><span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.librari.beniculturali.it/export/sites/dgbid/it/documenti/2018-Aprile-Giugno/legge_di_bilancio_2018_testo_approvato_in_via_definitiva-pdf.pdf" style="color: #3366ff;">Legge di Bilancio per il 2018</a></span></strong> riconosce un credito di imposta, a decorrere dall&#8217;anno 2018, in favore degli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, contraddistinti con codice <strong>ATECO principale 47.61 o 47.79.1</strong>, nella misura massima di 20.000 euro, per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, e di 10.000 euro per gli altri esercenti</p>
<p style="text-align: justify;">Come stabilito dal Decreto attuativo della disciplina di favore, per poter accedere al beneficio, è necessario che l’esercente:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>abbia la sede legale nel territorio dello Spazio economico europea;</li>
<li>sia soggetto alla tassazione in Italia, per effetto della residenza fiscale, oppure per la presenza di una stabile organizzazione in Italia;</li>
<li>abbia sviluppato, nel corso dell’esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti dalla cessione di libri, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ora, il Ministero della Cultura, con avviso pubblicato sul proprio portale web, ha reso noto che è possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in parola, riferito all’anno 2020, fino <strong>alle ore 12:00 del</strong> <strong>29 ottobre 2021</strong>, collegandosi al portale web:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><strong><a href="https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/" style="color: #3366ff;">https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/</a></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Si precisa che il credito d&#8217;imposta è parametrato agli importi pagati nell’anno 2020 &#8211; con riferimento al singolo punto vendita dove si svolge la medesima attività &#8211; a titolo di IMU, TASI e TARI, nonché imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione del suolo pubblico, spese per locazione, spese per il mutuo e contributi previdenziali e assistenziali riguardanti il personale dipendente. </p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda, infine, che il credito d&#8217;imposta in parola non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel rispetto dei Regolamenti europei in materia di aiuti “de minimis”, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a  disposizione dall&#8217;Agenzia delle entrate, secondo le modalità e i termini definiti con il   Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 12 dicembre 2018, e la Risoluzione, della medesima Agenzia, n. 87 del 2018.</p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
<p>L'articolo <a href="https://confcommerciocosenza.it/tax-credit-librerie-termine-presentazione-istanze/">Tax Credit librerie &#8211; Termine presentazione istanze</a> proviene da <a href="https://confcommerciocosenza.it">Confcommercio Cosenza</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Bonus rottamazione TV. Credito d’imposta per il venditore</title>
		<link>https://confcommerciocosenza.it/bonus-rottamazione-tv-credito-dimposta-per-il-venditore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione G]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 08:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[bonus tv]]></category>
		<category><![CDATA[credito d&#039;imposta]]></category>
		<category><![CDATA[rottamazione tv]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://confcommerciocosenza.it/bonus-rottamazione-tv-credito-dimposta-per-il-venditore/">Bonus rottamazione TV. Credito d’imposta per il venditore</a> proviene da <a href="https://confcommerciocosenza.it">Confcommercio Cosenza</a>.</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p style="text-align: justify;">Con la Risoluzione n. 55/E del 23 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per fruire del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo (cosiddetto “Bonus rottamazione TV”), in linea con i nuovi standard di ricezione dei programmi (segnale Dvb-t con Mpeg4).</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Come noto, il contributo &#8211; istituito dall’articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) &#8211; viene riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita ed è pari al 20% del prezzo, con un limite massimo di 100 euro.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 5 luglio 2021, sono state approvate le modalità operative e le procedure per l&#8217;attuazione delle suddette disposizioni.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, ai fini dell’applicazione dello sconto, il venditore trasmette alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico, una apposita comunicazione telematica, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall&#8217;Agenzia delle Entrate; il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l’impossibilità di applicarlo.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Il venditore recupera lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della predetta attestazione. A tal fine, il modello F24 è presentato, esclusivamente, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall&#8217;Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell&#8217;operazione di versamento.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Nel citato Decreto del 5 luglio 2021, viene, inoltre, precisato che il credito d&#8217;imposta è utilizzabile dal venditore in compensazione in misura non superiore all&#8217;ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, con la Risoluzione in esame, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in oggetto, è stato istituito il seguente codice tributo:</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">“6927” denominato “BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d’imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo – D.M. del 5 luglio 2021”.</li>
</ul>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: right;"><em>Fonte Confcommercio</em></p>
<p></p></div>
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			</div>
				
				
				
				
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			</div><p>L'articolo <a href="https://confcommerciocosenza.it/bonus-rottamazione-tv-credito-dimposta-per-il-venditore/">Bonus rottamazione TV. Credito d’imposta per il venditore</a> proviene da <a href="https://confcommerciocosenza.it">Confcommercio Cosenza</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Restituzione somme assoggettate a tassazione in anni precedenti</title>
		<link>https://confcommerciocosenza.it/restituzione-somme-assoggettate-a-tassazione-in-anni-precedenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione G]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 09:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[credito d&#039;imposta]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[restituzione somme tassate]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p style="text-align: justify;">Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2021, n. 8/E, sono stati forniti chiarimenti in ordine alla disposizione dettata dall&#8217;art. 150 del DL n. 34 del 2020, che disciplina, al fine di deflazionare l’insorgenza di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti, le modalità di restituzione al sostituto d’imposta di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Come si vedrà di seguito, si tratta di una modalità di restituzione “al netto” che si è aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta, già prevista e disciplinata dall’articolo 10, lettera d-bis) del Tuir.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<ol class="wp-block-list" type="1" style="text-align: justify;">
<li><strong>Somme restituite “al lordo” delle ritenute subìte al momento della percezione</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">In primis, la circolare richiama la modalità di restituzione a lordo di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Tuir, ai sensi del quale sono deducibili dal reddito le somme restituite al soggetto erogatore se tassate in anni precedenti, nel presupposto che la restituzione sia al lordo delle ritenute fiscali.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina si applica ai redditi di lavoro dipendente e a tutti i redditi tassati con il criterio di cassa e, quindi, anche i compensi di lavoro autonomo professionale o altri redditi di lavoro autonomo, come i diritti di autore, e i redditi diversi (quali lavoro autonomo occasionale o altro). In particolare, la disposizione si applica alle somme oggetto di restituzione, sia assoggettate a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva o a titolo di acconto, sia a quelle assoggettate a Irpef in sede di dichiarazione dei redditi. Tali somme, pertanto, costituiscono un onere deducibile indipendentemente dalla modalità di tassazione (anche separata) subìta.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Per consentire il recupero delle imposte versate al momento della percezione delle somme, la legge di stabilità 2014 ha previsto, dal 1° gennaio 2013, nel confermare la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, che “L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze», emanato il 5 aprile 2016.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il citato decreto ha previsto che il rimborso è determinato applicando all’intero ammontare delle somme non dedotte l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all’articolo 11 del citato TUIR.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<ol class="wp-block-list" type="1" start="2" style="text-align: justify;">
<li><strong>Restituzione al soggetto erogatore “al netto” della ritenuta subìta al momento della percezione</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta alla modalità sopra descritta al “lordo” della ritenuta, il novello comma 2-bis, introdotto nell’articolo 10 del Tuir, dispone che “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, la circolare precisa che la restituzione al “netto” della ritenuta, possa avvenire nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte, anche se si tratta di un&#8217;imposta sostitutiva, nonostante la rubrica dell’articolo 150 fa riferimento esclusivamente alle «ritenute alla fonte a titolo di acconto».</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Ad esempio, la disposizione in esame potrà trovare applicazione anche in caso di restituzione di somme assoggettate ad imposta sostitutiva (es. restituzione di un premio di risultato assoggettato all’imposta sostitutiva del 10 per cento, ai sensi dell’articolo 1, comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<ol class="wp-block-list" type="1" start="3" style="text-align: justify;">
<li><strong>Determinazione dell’importo netto delle somme da restituire al soggetto erogatore e assoggettate a tassazione in anni precedenti</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Per calcolare l’importo netto da restituire, con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, il sostituto dovrà sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all’indebito.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Le somme, da restituire ai sensi del comma 2-bis, vanno calcolate al netto della ritenuta Irpef subìta e delle ritenute applicate a titolo di addizionali all’Irpef.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<ol class="wp-block-list" type="1" start="4" style="text-align: justify;">
<li><strong>Calcolo del credito d’imposta riconosciuto al soggetto erogatore/sostituto d’imposta</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 150, disciplina le modalità con le quali il sostituto d’imposta recupera le ritenute Irpef versate all’Erario prevedendo che a tali soggetti, ai quali siano restituite le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Il credito d’imposta, determinato forfettariamente, non dovrà essere ricalcolato (in aumento o in diminuzione) dal sostituto d’imposta in base all’importo delle ritenute versate al momento dell’erogazione delle somme, successivamente restituite. La misura del credito è calcolata sull’importo netto restituito.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. In specie, l’Agenzia ritiene che la “definitività” della pretesa alla restituzione delle somme consente la fruizione dell’intero ammontare del bonus, a prescindere dall’importo effettivamente corrisposto dal sostituito e, pertanto, sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell’indebito.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, precisa la circolare, se, in attesa della definitività della pretesa, il sostituito corrisponde al netto le somme precedentemente percepite, comunque il sostituto potrà avvalersi del credito d’imposta nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la restituzione.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">La restituzione delle somme e l’emersione del credito d’imposta dovranno essere indicati rispettivamente nel modello di Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto e nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770). In particolare, il sostituto d’imposta evidenzia nel modello 770 &#8211; Quadro SX &#8211; Rigo SX1 &#8211; Colonna 5 &#8211; l’intera somma del credito spettante, compilando il punto 475 della CU per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e il punto 22 per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<ol class="wp-block-list" type="1" start="5" style="text-align: justify;">
<li><strong>Diritto al credito d’imposta</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">L’istituto del credito d’imposta, è finalizzato al recupero, da parte del sostituto d’imposta, delle ritenute operate e versate all’Erario per conto del percettore delle somme e, come precisato dall’Agenzia, non ha ragione di essere utilizzato dalle amministrazioni dello Stato. Pertanto, potrà essere fruito dagli organismi indicati nel comma 3 dell’articolo 29 del Dpr n. 600/1973, quali «le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale», nonché dai soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto, compresi gli enti pubblici.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<ol class="wp-block-list" type="1" start="6" style="text-align: justify;">
<li><strong>Decorrenza</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">La restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto delle ritenute Irpef opera per quelle restituite dal 1° gennaio 2020, fatti salvi «i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto», ovvero alla data dal 19 maggio 2020.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, la circolare chiarisce che la nuova disposizione non si applica se al 19 maggio 2020:</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<ul class="wp-block-list" style="text-align: justify;">
<li>il contribuente ha già restituito l’indebito al “lordo”</li>
<li>in sentenze passate in giudicato è stabilita la restituzione al “lordo”, salvo diverso successivo accordo tra le parti</li>
<li>è in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al “lordo” delle ritenute operate all’atto dell’erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Se le somme indebitamente percepite sono restituite al “lordo”, resta fermo il diritto alla deduzione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis, del Tuir.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: right;"><em>Fonte Confcommercio</em></p>
<p></p></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Credito imposta sanificazione e dispositivi di protezione</title>
		<link>https://confcommerciocosenza.it/credito-imposta-sanificazione-e-dispositivi-di-protezione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione G]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 06:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[credito d&#039;imposta]]></category>
		<category><![CDATA[credito d&#039;imposta sanificazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto sostegni bis]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p style="text-align: justify;">Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2021, sono state definite le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto “Sostegni-bis”).</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Come noto, la citata disposizione, ha introdotto un <strong>credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l&#8217;acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19</strong>, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Ora, il Provvedimento in esame, stabilisce <strong>i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta</strong>, ai fini del rispetto del predetto limite di spesa, <strong>nonché il modello con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la comunicazione </strong>(che si allegano per opportuna conoscenza).</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, possa essere effettuata <strong>dal 4 ottobre al 4 novembre 2021</strong>. Nel suddetto arco temporale è possibile presentare una nuova domanda sostitutiva nonché rinuncia al beneficio. Il sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei controlli formali dei dati inviati.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">La Comunicazione, su apposito modello, è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante i canali telematici dell’Agenzia o l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del sito.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo le indicazioni del Provvedimento, tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, in rapporto alle risorse disponibili, ai fini del rispetto del plafond di 200milioni di euro per l’anno in corso.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Il Provvedimento specifica, infine, che il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<ul class="wp-block-list">
<li style="text-align: justify;">nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;</li>
<li style="text-align: justify;">in compensazione tramite F24 le cui istruzioni per la compilazione saranno impartite con successiva risoluzione.</li>
</ul>
<p></p></div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Credito d&#8217;imposta per locazioni commerciali e affitto d’azienda. Chiarimenti Agenzia Entrate</title>
		<link>https://confcommerciocosenza.it/credito-dimposta-per-locazioni-commerciali-e-affitto-dazienda-chiarimenti-agenzia-entrate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione G]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 10:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[credito d&#039;imposta]]></category>
		<category><![CDATA[locazioni commerciali]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p style="text-align: justify;">Con la risposta ad interpello n. 263 del 19 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo ed affitto d&#8217;azienda, così come previsto dal Decreto Rilancio e dal Decreto Ristori.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la fattispecie analizzata nell’interpello riguarda una S.r.l. costituita nel 2019, che a causa dei provvedimenti emanati a seguito dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal 23 febbraio 2020 non ha potuto svolgere, tranne che per il periodo estivo e in modo limitato, l&#8217;attività per la quale è stata costituita.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, l&#8217;istante chiede all’Amministrazione finanziaria se a seguito del versamento, operato nel 2021, della quota dei canoni relativi al 2020 non ceduta al locatario, il contribuente maturerà il diritto alla fruizione del credito d&#8217;imposta sugli affitti.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">L’Agenzia delle Entrate risponde positivamente al quesito, fermo restando il verificarsi degli altri presupposti prescritti dalla norma.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il pagamento nel 2021 dei canoni di locazione relativi ai mesi del 2020, agevolabili sulla base delle predette disposizioni, dà diritto alla fruizione del credito d’imposta locazione.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, richiamando il comma 1 dell&#8217;articolo 122 del Decreto “Rilancio&#8221;, precisa che il credito d’imposta in esame può essere ceduto. Infatti, la predetta disposizione specifica che: “fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d&#8217;imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell&#8217;utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari”.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, il citato comma 2 individua, tra le misure introdotte per fronteggiare l&#8217;emergenza da COVID-19, anche il credito d&#8217;imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d&#8217;azienda di cui all&#8217;articolo 28 del decreto “Rilancio”.</p>
<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: right;"><em>Fonte Confcommercio</em></p>
<p></p></div>
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			</div><p>L'articolo <a href="https://confcommerciocosenza.it/credito-dimposta-per-locazioni-commerciali-e-affitto-dazienda-chiarimenti-agenzia-entrate/">Credito d&#8217;imposta per locazioni commerciali e affitto d’azienda. Chiarimenti Agenzia Entrate</a> proviene da <a href="https://confcommerciocosenza.it">Confcommercio Cosenza</a>.</p>
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