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	<title>ampliamento attività Archivi - Confcommercio Cosenza</title>
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	<description>Imprese per l&#039;Italia - Provincia di Cosenza</description>
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		<title>Ampliamento attività per obbligo assicurativo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione G]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 11:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://confcommerciocosenza.it/ampliamento-attivita-per-obbligo-assicurativo-al-fondo-pensione-lavoratori-dello-spettacolo/">Ampliamento attività per obbligo assicurativo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo</a> proviene da <a href="https://confcommerciocosenza.it">Confcommercio Cosenza</a>.</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p style="text-align: justify;">Il decreto sostegni ha introdotto alcune novità in tema di obbligo assicurativo nei confronti dei lavoratori dello spettacolo, prevedendo il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per le prestazioni rese nell’ambito delle attività di insegnamento, formazione e a carattere promozionale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Inps, con la circolare circolare n. 155 del 20 ottobre 2021, ha illustrato le novità normative introdotte dall’articolo 66, D.L. 73/2021, in ordine agli obblighi assicurativi derivanti dallo svolgimento di attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le Amministrazioni pubbliche o da queste organizzate, nonché di attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.</p>
<p style="text-align: justify;">L’obbligo assicurativo verso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo riguarda tutti i soggetti già iscritti, in quanto appartenenti a una delle categorie di cui al D.Lgs. sopra richiamato, nel caso in cui svolgano attività di insegnamento o di formazione retribuite nei confronti di pubbliche Amministrazioni ovvero nei confronti di enti accreditati presso di queste.</p>
<p style="text-align: justify;">Per attività retribuite di formazione si devono intendere non solo quelle aventi ad oggetto la formazione impartita dalle predette figure professionali, ma anche quelle riguardanti la formazione ricevuta qualora, a fronte di tali attività di formazione “passiva”, il lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo percepisca una qualche forma di retribuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini dell’obbligo assicurativo, l’attività di insegnamento o formazione deve essere riconducibile: in senso lato alla propria categoria professionale preventivamente individuata, per le qualifiche professionali “ontologicamente” appartenenti al settore dello spettacolo (come ballerini e attori); alla specifica professionalità acquisita nell’ambito della realizzazione dello spettacolo, per le categorie “generiche” (quali truccatori, maestranze e tecnici).</p>
<p style="text-align: justify;">Tra gli enti presso cui vengono svolte tali attività di insegnamento o di formazione, rientrano tutte le scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura di competenza del Ministerodella Cultura che rilasciano titoli di studio equipollenti rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione. Attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l&#8217;organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di attività promozionali remunerate &#8211; svolte dalle figure di cui al D.Lgs C.P.S. n.708/1947, art.3, c.1 &#8211; non già assoggettabili a contribuzione in base alla normativa vigente, ulteriori e diverse da quelle riconducibili allo spettacolo ovvero a prestazioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza (ad esempio, recitazione per gli attori, danza per i ballerini), per le quali l’obbligo assicurativo già sussiste.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualsiasi utilizzatore/committente pubblico/privato, anche al di fuori delle attività promozionali riconducibili alla realizzazione di uno spettacolo, in caso di prestazione artistica/tecnica, è tenuto ad assolvere all’obbligo contributivo tutte le volte che ingaggi il lavoratore già assicurato al FPLS, in ragione della sua specifica qualità artistica o tecnica, per lo svolgimento di una qualsiasi attività remunerata avente carattere promozionale, anche di semplice partecipazione.</p>
<p style="text-align: justify;"></div>
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